Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 23
a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
b) favorire l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) assicurare l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
dal di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati. a) del reale fabbisogno delle colture;
7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto. (177) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
9. Per le aziende di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), le dosi di effluente di allevamento e di digestato (170) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4, capo 1 del presente regolamento. 10. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.