Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 22
1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina. (163) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; (164) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento. (167) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti
di allevamento, (168) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell’ azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l’ azienda di origine e l’altra accompagna il trasporto.
5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l’ unità locale dell’azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.