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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

CAPO III
- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI
Art. 27
- Tipologie di spesa eseguibili in economia
1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti:
a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all’Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l’acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all’Amministrazione compreso l’acquisto dei materiali occorrenti; spese per l’acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
c) spese per l’acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l’acquisto di carta, modulistica e stampati;
d) spese di gestione d’ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
e) spese per l’acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l’acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000 Euro; (20)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 16.

h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
i) spese per l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d’ufficio;
j) spese per l’acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
n) spese per l’acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
o) spese per le attrezzature, di proprietà dell’Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell’Amministrazione regionale;
o bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;(21)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 16.

p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione;
q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell’Amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l’acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze;
s) spese connesse con l’organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell’interesse dell’amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;
t) spese per l’acquisto, l’addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l’assolvimento di compiti istituzionali dell’Amministrazione regionale;
u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
v) spese assicurative obbligatorie per legge;
w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;
x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell’Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all’articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all’articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201;(50)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 15.

y bis) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:
1) l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 261, comma 5, e all’articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010;
2) l’affidamento della progettazione di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010;
3) l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione di cui all’articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010;
4) l’affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all’articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006;
5) servizi di verifica di progetti di cui all’articolo 48 del d.p.r. 207/2010;
y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell’attività fitosanitaria regionale;
y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica;
y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l’attività di monitoraggio delle fitopatie nell'ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati;
y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci;
y septies) spese per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico. (51)

Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 15.

2. Il ricorso all’acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all’Sito esternoarticolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all’articolo 125 comma 10 secondo capoverso Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all’Sito esternoarticolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 .
Art. 28
- Consultazione degli operatori economici
1. Per l’affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell’Sito esternoarticolo 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 , il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l’interesse.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L’avviso contiene una descrizione sintetica dell’oggetto del contratto, l’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 Sito esternodel d.lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all’avviso il capitolato speciale d’appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.
7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 il dirigente prima di procedere all’affidamento valuta la congruità dell’offerta in relazione ai prezzi di mercato.
Art. 29
- Ordinazione di fabbisogno presunto
1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all’anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l’importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall’articolo 27 per la specifica tipologia.
Art. 30
1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.
Art. 31
- Affidamenti in economia con modalità telematica
Art. 32
- Controlli
1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l’utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l’acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l’impiego di manodopera presso l’Amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarità contributiva, l’Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.