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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

CAPO II
- DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI
Art. 4
- Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento
1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l’incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all’oggetto dell’appalto.
2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all’articolo 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.
Art. 5
1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:
a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;
b) predispone gli atti necessari per l’inserimento dell’appalto nel programma dei contratti di cui all’articolo 51 della legge;
c) propone la procedura di scelta del contraente;
d) coordina e cura l’attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;
e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;
f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, l’esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;
g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l’espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all’attestazione di regolare esecuzione, conferma l’attestazione emessa dal direttore dell’esecuzione;
h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
l) cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.
Art. 6
- Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 7
1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.
2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.
3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.
Art. 8
- Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l’offerta può essere formulata in termini di ribasso sull’importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.
2. Quando l’offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall’Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell’appalto e le relative quantità, sul quale l’impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.
3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all’aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.
3 bis. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 (38)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 5.

del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88 (39)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 5.

del d.lgs. 163/2006. (5)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

3 ter. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.(5)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

4. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.
5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l’indicazione in lettere.
7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
Art. 9
- Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara.
2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’articolo 57 della legge.
3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell’articolo 57 della legge, in seduta pubblica, procede all’ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.
4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto.
5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all’apertura delle offerte economiche, dà lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara.
6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.
7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 6.

del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88 (41)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 6.

del d.lgs. 163/2006.
8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
9. L’amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell’offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.