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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

INDICE

Art. 1- Oggetto
Art. 2- Definizioni
Art. 3- Misure per il risparmio idrico
Art. 4- Divieti di prelievo relativi a punti di approvvigionamento dedicati
Art. 5- Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche
Art. 6-Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico
Art. 7-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui
Art. 8-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto a fini privati
Art. 9-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi
Art. 10-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche
Art. 11- Criteri per la costituzione di riserve idriche
Art. 12- Regime transitorio
Art. 13- Regolamenti contrattuali del servizio idrico integrato
Art. 14- Sanzioni
Art. 15- Benefici per i datori di lavoro dei volontari impiegati in attività di protezione civile

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.