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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 21.5.2007, n. 29 “Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007”;


Visto l’articolo 8 bis, comma 1, della suddetta legge, che stabilisce che la Regione promuova iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche;


Visto altresì l’art 8 bis, comma 2, della citata legge che prevede che la Giunta regionale emani un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Acquisito il parere favorevole con raccomandazione della 6^ Commissione consiliare competente in materia di Territorio ed Ambiente espresso nella seduta del 21 febbraio 2008;

Dato atto che non si è ritenuto di dover accogliere la raccomandazione suddetta;


Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 7 marzo 2008;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 382, che approva il regolamento di attuazione dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n.81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato;


EMANA


il seguente Regolamento


Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell’art. 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n.81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) da ultimo modificata dalla legge regionale 21 maggio 2007, n.29 , il presente regolamento definisce:
a) i comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare attraverso la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi;
b) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a) il presente regolamento definisce:
a) norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio;
b) obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. Si definisce “uso domestico” l’utilizzazione di acqua per uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
3. Per le “acque destinate al consumo umano” si fa riferimento alla definizione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Art. 3
- Misure per il risparmio idrico
1. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia tipologia di malfunzionamento dell’impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica. A tal fine provvede:
a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata ed alla corretta conservazione e custodia del contatore;
b) ad effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano evidenziare sprechi ovvero perdite occulte.
2. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti diretti alla riduzione degli sprechi e dei consumi. A tal fine, provvede:
a) ad installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula;
b) ad installare sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico - sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l’interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
c) ad utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;
d) a limitare l’utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l’irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi e natanti privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate.
3. I soggetti gestori adottano accorgimenti idonei a limitare l’utilizzo di acque provenienti da pubblico acquedotto privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate:
a) per il lavaggio delle strade pubbliche;
b) per la manutenzione di vasche e impianti ad uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.
Art. 4
- Divieti di prelievo relativi a punti di approvvigionamento dedicati
1. E’ vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale. E’ comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno.
2. E’ vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati.
3. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua
a) dalle bocche d’innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini;
b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature.
Art. 5
- Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche
1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima.
2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.
Art. 6
-Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per gli edifici pubblici o aperti al pubblico
1. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.
2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui all’articolo 8 comma 1.
Art. 7
-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.
4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.
Art. 8
-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto a fini privati
1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.
2. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.
Art. 9
-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi
1. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 .
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.
3. L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’autorità di ambito ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 , qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
Art. 10
-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio delle fosse biologiche
1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
Art. 11
- Criteri per la costituzione di riserve idriche
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.
2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile:
a) Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
b) I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sia resa obbligatoria la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile .
3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l’approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo:
a) da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino competenti;
b) da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
c) da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque.
4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.
5. Per l’allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell’acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.
Art. 12
- Regime transitorio
1. All’adeguamento delle strutture esistenti in relazione agli obblighi di cui agli articoli 5, 6, comma1, e 7 comma 3 si provvede entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. All’adeguamento delle strutture esistenti in relazione al divieto di cui all’articolo 9 si provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il divieto di cui all’articolo 8 comma 1, si applica agli impianti di condizionamento installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 13
- Regolamenti contrattuali del servizio idrico integrato
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le autorità degli ambiti ottimali di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 adeguano i regolamenti contrattuali alle disposizioni del medesimo.
Art. 14
- Sanzioni
1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 12 e 15, la violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4,5,6,7,8,9 e 10 comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 8 bis, comma 4 della l.r. 81/1995 .
Art. 15
- Benefici per i datori di lavoro dei volontari impiegati in attività di protezione civile
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, 8 comma1 e 10 entrano in vigore dopo cento ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. La disposizione di cui all’articolo 7 comma 4, entra in vigore dopo trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.