Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE II
- Igiene operatori
Art. 27
- Abbigliamento
1. Durante l’orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
a) possibilmente di colore chiaro;
b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.
Art. 28
- Igiene delle mani
1. L’igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:
a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
b) assenza, durante l’esercizio dell’attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
1) all’inizio e al termine dell’attività lavorativa;
2) dopo l’uso dei servizi igienici;
3) dopo aver fumato;
4) preliminarmente e successivamente all’esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
2. L’operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
4. L’operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.