Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
CAPO II
- Requisiti igienico-sanitari
SEZIONE I
- Requisiti gestionali
Art. 57
- Rifiuti
1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera i) del d.p.r. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.
Art. 58
- Fascicolo d’esercizio
1. Ai fini di un’efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano fascicoli (33) con pagine numerate nel quale sono annotati:
a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
1) nominativo;
2) sede legale;
3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
c) descrizione delle:
1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l’esercizio ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell’articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura. (34)
2) soluzioni adottate per l’abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l’operatore e per il cliente;
3) procedure per la disinfezione e l’asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti di cui all’articolo 45, differenziate in relazione alla destinazione d’uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell’atto di affidamento;
d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.
Art. 59
- Ulteriore documentazione
1. Presso l’esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:
a) l’affidamento a ditta autorizzata dell’incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all’articolo 57;
SEZIONE II
- Igiene operatori - Vaccinazioni
Art. 60
- Abbigliamento
1. Durante l’esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:
a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
Art. 61
- Igiene delle mani
1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l’operatore:
a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica (36) disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.
Art. 62
- Vaccinazioni
1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.