Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 57
- Rifiuti
1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera i) del d.p.r. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.