Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 50
- Magazzino
1. Il magazzino di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.
2. Il magazzino è dotato di:
a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.
3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all’interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:
a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell’esercizio di cui all’articolo 45, comma 1.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.