Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 29
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.
2. Ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'
articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.


Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.