Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 102
- Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing (55)
1. Ai fini dell’applicazione del termine di adeguamento ai sensi dell’articolo 13 della legge come attuato dagli articoli 104 e 105, coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione ovvero di tatuaggio e piercing presentano allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività (76) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (77) in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al SUAP del comune ove ha sede l'attività (76) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. A coloro che già esercitano attività di tatuaggio o piercing sono riconosciute le competenze di cui ai corrispondenti allegati I e L relative:
a) all’area socio – culturale;
b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);(78)
c) all’area psicologica e sociale;
d) all’area tecnico – professionale.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 i percorsi formativi hanno un monte ore complessivo di novanta ore.
5. A coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui all’allegato H relative:
a) all’area socio – culturale;
b) all’area tecnico – professionale.
6. Per i soggetti di cui al comma 5 il percorso formativo ha un monte ore complessivo di venti ore.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.