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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 52
- Locazioni
1. L'uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile può essere consentito mediante stipula di contratti di locazione, affitto, affittanza agraria, secondo la natura dei beni e la normativa vigente in materia.
2. All'approvazione dei contratti di cui al comma 1 e alla loro stipula provvede il dirigente competente in materia di patrimonio.
2 bis. In caso di locazione, qualora successivamente alla stipula del contratto il bene immobile sia classificato nel patrimonio indisponibile o nel demanio della Regione, alla scadenza della locazione la cessione in uso del bene è disposta con la concessione di cui agli articoli 40 e seguenti.(3)

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.