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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 43
- Determinazione del canone di concessione
1. Per la concessione di unità immobiliare adibita a uso civile abitazione ed ove la stessa costituisca abitazione principale del concessionario il canone è di norma definito sulla base dei criteri di cui all' articolo 53
2. Per la concessione di unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione ovvero per quelle ad uso abitativo non principale il canone è determinato sulla base dei criteri definiti all' articolo 54
3. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio:
a) nel caso in cui il concessionario sia un ente funzionale o strumentale della Regione ed utilizzi l'immobile per le sue finalità istituzionali;
b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, o si assuma l'onere della valorizzazione del bene.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.