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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Art. 42
- Durata della concessione
1. Salvo quanto indicato ai commi 2 e 3, la durata delle concessioni è stabilita, di norma, come segue:
a) quattro anni per gli immobili adibiti ad uso civile abitazione;
b) sei anni per gli immobili adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione;
c) nove anni per gli immobili adibiti ad uso ristorante, attività alberghiera o agro-silvo-pastorale.
2. Possono essere rilasciate concessioni di durata inferiore a quanto indicato al comma 1 per motivate esigenze del concessionario o dell'amministrazione concedente.
3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali ovvero il concessionario si impegni ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione del bene la durata della concessione può essere maggiore di quella indicata al comma 1. (2)

Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R, art. 2.

4. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito della concessione né la proroga della scadenza della stessa concessione.
5. L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione deve essere inoltrata alla competente struttura almeno sei mesi prima della scadenza.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.