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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
- Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali (1)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 25.

1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente ad ogni singolo mezzo del trasporto pubblico locale, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente. (2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 25.

Art. 3
- Carta aziendale dei servizi
1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico su gomma sono tenuti a:
a) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, all'adozione ed alla pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, e della relativa versione ridotta, nel rispetto dello schema tipo di cui all’articolo 26, comma 2, della l.r. 42/98. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 26.

b) provvedere al tempestivo aggiornamento della carta aziendale e della versione ridotta in caso di modifica dei dati in esse contenuti, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta variazione;
c) inviare la carta dei servizi, la versione ridotta della stessa e gli eventuali aggiornamenti, alla Regione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonché alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale l'azienda effettua servizi di trasporto, alle associazioni degli utenti indicate dalla Giunta regionale ed al "Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pubblicazione;
d) porre in visione per l'utenza, presso le sedi aziendali e le autostazioni presenziate, con decorrenza dal termine ultimo di pubblicazione, la carta dei servizi e le eventuali modifiche o integrazioni;
e) garantire un'adeguata diffusione della versione ridotta presso le autostazioni e le principali biglietterie;
f) pubblicare e rendere consultabile la carta dei servizi nel termine di cui alla lettera a) sul sito Internet aziendale. Nel caso la carta dei servizi non risulti consultabile, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a tre giorni.
2. In caso di servizi affidati tramite procedura concorsuale ai sensi della r. 42/1998 , la carta aziendale dei servizi è redatta dal soggetto esercente con riferimento ad ogni singolo lotto.
Art. 4
- Servizio telefonico
1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un servizio informazioni telefonico attivo per almeno otto ore al giorno; il costo di chiamata a carico dell'utenza non può superare quello di una normale tariffa di rete preventivamente comunicata all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata dal soggetto esercente. Il relativo numero è esposto presso le autostazioni, capilinea e fermate, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.
2. Nel caso siano previsti servizi a richiesta, il relativo numero di chiamata è attivo per l'intera durata del servizio e nelle due ore antecedenti l'inizio del servizio stesso.
Art. 5
- Sito internet
1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un sito internet nel quale sono pubblicati la carta dei servizi, il programma di esercizio, il sistema tariffario, il numero verde e l'indirizzo regionale di posta elettronica per i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale e ogni altra informazione utile all'utenza.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.