Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo IV
- CONDIZIONI IGIENICHE E FRUIBILITA' DEL SERVIZIO
Art. 13
- Igiene dei locali e dei mezzi
1. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera.
2. La pulizia straordinaria dei mezzi deve essere effettuata con periodicità non superiore a quindici giorni; la data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta visibilmente sul mezzo. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia interna ed esterna degli autobus, la vuotatura dei posacenere, la sostituzione dei poggiatesta, la pulizia della cappelliera, la spazzatura ed il lavaggio del corridoio, dei vani fra sedile e sedile, del posto guida e dei gradini e la pulizia dei vetri interni.
3. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.
Art. 14
- Vendita dei titoli di viaggio
1. I biglietti sono posti in vendita secondo quanto stabilito contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente.
2. La vendita a bordo dei titoli di viaggio è garantita, con l'eventuale maggiorazione del prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti, nel limite massimo di:
a) Euro 2,00 per i biglietti con un costo fino a Euro 3,00;
b) Euro 5,00 per i biglietti con un costo oltre a Euro 3,00.
3. Le emettitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. La violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato funzionamento. Nel caso che il mancato funzionamento sia imputabile ad atto vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento.
4. I soggetti esercenti garantiscono la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio presso i punti di rivendita utilizzati in relazione ai servizi fruibili dalle zone di rivendita.
Art. 15
- Manutenzione di impianti accessori
1. Tutti gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, obliteratrici, pedane per la salita dei portatori di handicap e climatizzatore devono essere mantenuti in condizioni di regolare funzionamento.
Art. 16
- Rimborso del biglietto
1. Nel caso di servizi extraurbani, i soggetti esercenti sono tenuti a rimborsare il biglietto agli utenti nel caso in cui la corsa venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.
Art. 17
- Modalità di conduzione dei mezzi
1. La sosta dei mezzi deve essere effettuata alle fermate segnalate, consentendo la regolare salita e discesa, quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogni qualvolta la fermata venga richiesta a bordo.
2. Gli autisti osservano modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto. Devono effettuare gli spostamenti a portiere chiuse, aprirle solo a veicolo fermo, e chiuderle dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri.
Art. 18
- Rapporti con l'utenza
1. Il personale dipendente è tenuto ad un comportamento cortese e rispettoso nei confronti dell'utenza, portare il cartellino identificativo ed indossare la divisa aziendale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.