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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 7
- Fermate
1. Presso ciascuna fermata di una stessa linea sono esposti:
a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati tempestivamente ad ogni variazione, corrispondenti agli orari allegati ai contratti di servizio, con il codice linea utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale. Nelle fermate individuate con atto dalla Giunta regionale quali di interesse ai fini della rilevazione dei dati per l'osservatorio regionale dei trasporti, deve essere apposto il codice corsa;
c) gli indicatori di percorso e delle principali fermate della linea, in forma grafica o descrittiva, corrispondenti alle linee indicate nei contratti di servizio;
d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 27.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio o dei distributori automatici e della loro distanza dalla fermata, nonché l'indicazione, con l'eventuale maggiorazione del prezzo, della possibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo ai sensi della l.r. 42/1998 ,articolo 19 bis , comma 5;
i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti;
j) l'indicazione, per i servizi extraurbani, del diritto al rimborso nei casi di cui all' articolo 16 , nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. Presso tutte le fermate espressamente identificate quali provvisorie sono esposti il nome dell'azienda e il suo marchio identificativo, nonché le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f).
3. Presso tutte le fermate non in uso, ma comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda, per l'esposizione del nome o del logo, deve essere apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e dell'eventuale fermata sostitutiva.
4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:
a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.
5. Per i servizi "a chiamata" valgono le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) e),f), g) ed h).
6. Presso le fermate sprovviste di punti vendita di biglietti è esposta l'indicazione che alla fermata stessa gli utenti hanno la facoltà di acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione del prezzo.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.