Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 25
- Rimborso del biglietto
1. Nel caso di servizi extraurbani, le imprese esercenti sono tenute al rimborso del biglietto agli utenti nel caso in cui la corsa venga effettuata con oltre trenta minuti di ritardo rispetto all'orario vigente per cause ad esse imputabili.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.