Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 11
- Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda
1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall' articolo 6 , comma 2 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell' articolo 5 , comma 1, lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 9 e 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.