Regolamento 3 gennaio 2005, n. 11/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 10
- Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature
1. Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ogni singolo intervento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.