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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Capo II
- RISCOSSIONE DA PARTE DI INTERMEDIARI ABILITATI
Sezione I
- Intermediari della riscossione
Art. 03
- Soggetti abilitati
1. Sono abilitati al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche:
a) le banche tesoriere della Regione Toscana;
b) le Poste italiane s.p.a.;
c) l'ente gestore di cui all' articolo 2 , comma 2.
2. Possono essere abilitati al servizio di riscossione, ove autorizzati con la procedura di cui all' articolo 6 :
a) i tabaccai, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), da ultimo modificato dall' Sito esternoart. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000");
b) gli studi di consulenza automobilistica ai sensi dell' Sito esternoarticolo 31, comma 42, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), da ultimo modificato dall' Sito esternoarticolo 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2002").
Art. 04
- Tesoriere regionale
1. Gli istituti di credito che svolgono i servizi di tesoreria per la Regione sono abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1, riguardanti il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono disciplinati dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.
Art. 05
- Ente gestore
1. L'ente gestore esercita il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con le modalità previste dalla convenzione contemplata dall' articolo 2 , comma 3.
Sezione II
- Disciplina del rapporto tra la Regione e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2
Art. 06
- Instaurazione del rapporto
1. I tabaccai e gli studi di consulenza automobilistica che intendono riscuotere la tassa automobilistica presentano alla competente struttura regionale apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:
a) il numero della licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze - Monopoli di Stato al tabaccaio, oppure il numero del codice operativo del sistema informativo della Motorizzazione civile e trasporti in concessione (MCTC) dello studio di consulenza automobilistica;
b) l'indirizzo della rivendita o dell'impresa di consulenza automobilistica;
c) il nome ed il cognome del titolare;
d) il comune e la data di nascita del titolare;
e) la residenza del titolare;
f) il codice fiscale del titolare.
2. All'istanza sono allegati:
a) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID) sottoscritto e timbrato dall'istituto bancario;
b) dichiarazione inerente l'attivazione del collegamento con un polo telematico idoneo alla connessione con l'archivio delle tasse automobilistiche;
c) dichiarazione inerente la sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria.
3. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della documentazione di cui al comma 2, e previa verifica della completezza e correttezza della medesima.
4. La Regione inoltra le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria, ed al gestore del sistema telematico.
5. La procedura di cui al presente articolo si utilizza anche nei casi di cambio di titolarità delle licenze di rivendite di generi di monopolio o delle imprese di consulenza automobilistica.
Art. 07
- Modalità di riscossione
1. I soggetti autorizzati assicurano il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
2. Il contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica comunica ai soggetti autorizzati:
a) i dati identificativi del veicolo: tipo, targa o telaio;
b) la regione o la provincia autonoma di residenza;
c) il numero di mesi di validità del pagamento;
d) il mese e l'anno di scadenza;
e) l'eventuale diritto a riduzione.
3. I soggetti autorizzati trasmettono i dati al sistema informatico che in automatico calcola l'importo della tassa automobilistica dovuta, chiedono al contribuente di controllare la congruenza dello stesso e confermano l'operazione.
4. La conferma dell'operazione permette la stampa automatica della ricevuta di pagamento che è consegnata al contribuente.
5. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema, di alterare i dati contenuti nelle stesse e di rilasciare ricevute di pagamento su moduli non conformi.
Art. 08
- Modalità di riversamento
1. I soggetti di cui all' articolo 6 autorizzano la Regione, tramite RID, a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica.
2. Settimanalmente ciascun soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo al totale delle somme da questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente, che è messo a disposizione della Regione sul conto corrente ove è stato disposto il RID.
3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda procedere alla variazione dell'istituto bancario o del numero di conto corrente su cui ha disposto il RID, comunica tempestivamente alla Regione le nuove coordinate bancarie.
4. Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica, la Regione procede secondo quanto stabilito dagli articoli da 9 a 15.
Art. 09
- Insoluto
1. Si definisce insoluto l'esito non positivo del RID, inoltrata nel circuito interbancario dal tesoriere della Regione per conto della Regione medesima, che ha comportato il mancato riversamento alla Regione delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche dai soggetti autorizzati alla riscossione.
Art. 10
- Insoluto indipendente da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione
1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause ascrivibili ad inconvenienti tecnici imputabili alla Regione o al tesoriere, o per cause di forza maggiore, il soggetto interessato può procedere a regolarizzare la propria posizione effettuando un bonifico bancario a favore della Regione, nei termini e con le modalità indicate dalla competente struttura regionale.
2. In caso di tempestiva regolarizzazione, l'insoluto non costituisce violazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15.
Art. 11
- Regolarizzazione spontanea
1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause imputabili al soggetto autorizzato, quest'ultimo può procedere alla regolarizzazione spontanea dell'insoluto, mediante pagamento contestuale delle somme non riversate e della relativa penale del 5 per cento, stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ), e dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex Sito esternolegge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), purché non sia stata inoltrata formale contestazione di inadempimento dal competente ufficio della Regione, ovvero non siano state intraprese attività amministrative di accertamento.
2. Dell'avvenuto pagamento è fornita tempestiva comunicazione alla Regione.
3. In caso di regolarizzazione spontanea l'insoluto non costituisce violazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15.
Art. 12
- Contestazione formale
1. La competente struttura regionale, riscontrato l'insoluto, inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento, salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11.
2. L'atto di contestazione contiene:
a) le generalità del trasgressore;
b) il codice Lottomatica della ricevitoria o il numero del codice MCTC;
c) l'indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata alla Regione;
d) la richiesta di pagamento della somma di cui al punto c) contestualmente alla penale di cui all' articolo 11 , comma 1;
e) le modalità ed i termini per l'effettuazione del pagamento delle somme di cui alla lettera d);
f) la comunicazione concernente la sospensione cautelativa dal servizio di riscossione di cui all' articolo 13 , o la revoca dell'autorizzazione al servizio medesimo di cui all' articolo 15 .
3. L'atto di contestazione è notificato al soggetto inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede in cui viene esercitata l'attività di riscossione della tassa automobilistica.
Art. 13
- Sospensione cautelativa
1. Contestualmente alla contestazione formale di cui all' articolo 12 la competente struttura regionale dispone la sospensione cautelativa del trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistica.
2. L'ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la sospensione cautelativa con la richiesta di immediata disattivazione dal collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
Art. 14
- Modalità e termini per il riversamento, e suoi effetti
1. Le somme dovute alla Regione, come indicate nell'atto di contestazione formale, sono versate mediante bonifico bancario entro dieci giorni successivi alla notifica dell'atto.
2. Dell'avvenuto pagamento è fornita tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale.
3. Effettuato il pagamento, il trasgressore può chiedere la riattivazione al servizio di riscossione inoltrando specifica istanza alla competente struttura regionale.
4. La competente struttura regionale verifica la regolarità del pagamento e il corretto riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica fino alla data di sospensione dal servizio di riscossione e dispone la riattivazione al servizio, comunicandola al gestore del sistema telematico.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento della somma richiesta, la Regione procede all'escussione della garanzia fideiussoria ed all'eventuale avvio della procedura di riscossione coattiva per l'importo residuo non coperto dalla garanzia.
Art. 15
- Reiterazione delle violazioni e revoca dell'autorizzazione al servizio
1. La competente struttura regionale revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione nei confronti del soggetto che incorra nella seconda contestazione formale in un periodo di sei mesi.
2. L'ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la revoca di cui al comma 1 con la richiesta di disattivazione dal collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
3. La revoca comporta l'impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.