Art. 26
- Requisiti delle camere e delle unità abitative
1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'
articolo 19 comma 2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:
a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.
b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.
1 bis. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E’ comunque consentito l’uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni. (86) Comma inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 7.
2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'
articolo 19 , comma 2 della legge, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.
a) un posto letto ogni 9 metri quadrati;
c) ulteriori posti letto sono autorizzati con un incremento di 5 metri quadrati per ogni letto.
6. E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge. (30) Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.
7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.
7 bis. Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità. (31) Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.