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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Titolo II
- GESTIONE RIFIUTI
Capo I
- Norme generali
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Capo II
- Procedure di approvazione ed autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- Autorizzazione all'esercizio degli impianti. (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Capo III
- Autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura
Art. 9
- Disposizioni generali
1. Le province territorialmente competenti provvedono, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della l.r. 25/1998 , al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dall'articolo 6, comma 1, n.1), Sito esternodel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni di cui all' Sito esternoarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 99/1992 .
Art. 9 bis
- Limiti e condizioni per l’utilizzazione dei fanghi (2)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R, art. 1.

1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli è consentito a condizione che sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal d.lgs.99/1992 e delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale vigenti e che non arrechi pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le modalità tecniche utilizzate per lo spandimento dei fanghi di depurazione assicurano l’uniforme distribuzione dei fanghi medesimi sulla superficie di terreno interessata.
3. Ai fini di cui al comma 2, sui terreni con pendenze inferiori al 15 per cento è fatto obbligo di utilizzare, nel rispetto della sicurezza degli operatori, carri spandiletame, ogniqualvolta il contenuto di sostanza secca dei fanghi ne renda tecnicamente possibile l’utilizzo.
4. Nel caso in cui i fanghi siano utilizzati mediante iniezione diretta nel suolo, la stessa è effettuata tra i 20 e i 40 centimetri di profondità dalla superficie di terreno interessata.
5. L’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, qualunque sia la tecnica impiegata, è effettuata con modalità che, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, garantiscano l’incorporazione nel suolo dei fanghi e limitino il ruscellamento e la diffusione di odori sgradevoli.
6. All’interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la superficie autorizzata per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 1), del d.lgs. 99/1992, non può superare il 3 per cento della superficie del sito medesimo ricadente nel territorio di ciascun comune.
Art. 10
- Limiti quantitativi. Distanze minime
1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 99/1992 .
2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:
a) almeno 100 metri dai centri abitati;
b) 80 metri dagli insediamenti sparsi;
c) 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;
d) 80 metri dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell' Sito esternoarticolo 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 , ovvero la eventuale, diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso Sito esternoarticolo 21, comma 1, del d.lgs. 152/1999 ;
f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base all' Sito esternoarticolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/1999 .
3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità, del 19 aprile 1999 (Approvazione del Codice di buona pratica agricola).
4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.
Art. 11
- Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine "appezzamento" si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.
2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla provincia ai fini del rinnovo medesimo.
Art. 12
- Divieti ed esclusioni
1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 99/1992 , ed altresì dall' Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 152/199 .
2 bis. L’accumulo dei fanghi sui terreni agricoli è consentito solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni strettamente connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R, art. 2.

2 ter. Nei casi in cui è consentito l’accumulo, i fanghi sono interrati mediante aratura durante le operazioni di spandimento, o immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le ore ventiquattro del medesimo giorno in cui è stato effettuato lo scarico al suolo. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R, art. 2.

Capo IV
- Procedure semplificate
Art. 13
- Applicabilità delle procedure semplificate. Adempimenti procedurali (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Capo V
- Normative di settore
Art. 14
- Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio. (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 15
- Rifiuti dell'industria del biossido di titanio (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Capo VI
- Controlli e vigilanza
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
- Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate. (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 19
- Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Capo VII
- Informazione
Art. 20
Abrogato.
Capo VIII
- Fattispecie specifiche
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
- Attività di raccolta dei rifiuti urbani. Riduzione della pericolosità del rifiuto (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 25
- Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Art. 29
- Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

1. Ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), modificata da ultimo dalla Sito esternolegge 31 luglio 2002 n. 179 , non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all' Sito esternoarticolo 6, comma 1, lettera a) del d.lgs.22/1997 , gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.
2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs. 22/1997 , purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:
a) spazzature;
b) pulimenti;
c) sfridi, limature, scorie.
3. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della l. 426/1998 , gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al Sito esternod.lgs 22/1997 .
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
- Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Capo IX
- Norme Finali
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
Abrogato.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.