Menù di navigazione

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Sezione II
- Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
- Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro(361)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 34.

1. L’accreditamento è la procedura mediante la quale è riconosciuta l’idoneità ad essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 20 ter della l.r. 32/2002 , che consente l’erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l’impiego.
Art. 136
- Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. Lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati (362)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.

, mediante la sottoscrizione di una convenzione o un contratto (363)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.

, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.
2. La convenzione o il contratto di cui al comma 1 disciplinano i reciproci impegni delle parti, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi e del monitoraggio sugli stessi. (364)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.

3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti nell'elenco alla data (362)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.

della sottoscrizione della convenzione o del contratto. (363)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.

4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione o del contratto. (363)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.

Art. 137
- Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività (365)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 36.

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della Regione.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all’articolo 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.
4. L’ARTI provvede alla tenuta dell’elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all’iscrizione dei soggetti accreditati nell’albo nazionale.
Art. 138
- Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati (366)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 37.

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della Regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;
b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall'articolo 141.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
Art. 139
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che, alla data di presentazione della domanda, (367)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 38.

siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede situata nel territorio della Regione;
b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro; (368)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 38.

c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;
d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015, (367)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 38.

.attraverso il nodo regionale;
e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
- Locali
Art. 141
1. Il personale deve avere un’esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell’ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell’esperienza professionale richiesta al comma 1.
Art. 142
- Procedura per l’accreditamento e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro (370)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 40.

1. II soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all’ARTI.
2. La domanda contiene l’indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accreditamento, l’ambito territoriale di cui all’articolo 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell’accreditamento e l’iscrizione nell’elenco sono definite dall’ARTI.
4. L’ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accredita il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell’elenco.
5. L’ARTI comunica agli interessati il rilascio dell’accreditamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 143
- Domanda di accreditamento
Art. 144
- Iscrizione nell'elenco
Art. 144 bis -
Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione (371)

Articolo inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 41.

1. I soggetti già accreditati presso un’altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
3. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 144 ter -
Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento(372)

Articolo inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 42.

1. Gli organismi formativi accreditati ai sensi del titolo VIII, capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.
2. Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un’autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell’accreditamento alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accreditamento. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l’accreditamento ai servizi per il lavoro.
3. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
4. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 145
Durata, mantenimento e rinnovo dell’accreditamento (373)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 43.

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 146, il soggetto accreditato mantiene l’accreditamento e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l’iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.
2. Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accreditato conferma all’ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.
3. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all’ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento l’ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi. ”.
Art. 146
1. L’ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l’accreditamento di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 145, comma 3, l’ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell’accreditamento dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.
Art. 147
- Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.
Art. 148
- Divieto di transazione commerciale
1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma dapprima sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2 , quindi modificato con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 2 e infine così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dapprima così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11 , e poi abrogata con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.