Sezione II
- Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
1. L’accreditamento è la procedura mediante la quale è riconosciuta l’idoneità ad essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 20 ter della l.r. 32/2002 , che consente l’erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l’impiego.
Art. 136
- Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. Lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati (362) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.
, mediante la sottoscrizione di una convenzione o un contratto (363) Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.
, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità. Art. 137
1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della Regione.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all’articolo 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.
4. L’ARTI provvede alla tenuta dell’elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all’iscrizione dei soggetti accreditati nell’albo nazionale.
Art. 138
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della Regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;
b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall'articolo 141.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
Art. 139
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
a) sede situata nel territorio della Regione;
c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ; e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
- Locali
Art. 141
1. Il personale deve avere un’esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell’ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell’esperienza professionale richiesta al comma 1.
Art. 142
1. II soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all’ARTI.
2. La domanda contiene l’indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accreditamento, l’ambito territoriale di cui all’articolo 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell’accreditamento e l’iscrizione nell’elenco sono definite dall’ARTI.
4. L’ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accredita il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell’elenco.
5. L’ARTI comunica agli interessati il rilascio dell’accreditamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 143
- Domanda di accreditamento
Art. 144
- Iscrizione nell'elenco
Art. 144 bis -
1. I soggetti già accreditati presso un’altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
3. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 144 ter -
1. Gli organismi formativi accreditati ai sensi del titolo VIII, capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.
2. Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un’autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell’accreditamento alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accreditamento. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l’accreditamento ai servizi per il lavoro.
3. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
4. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 145
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 146, il soggetto accreditato mantiene l’accreditamento e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l’iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.
2. Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accreditato conferma all’ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.
3. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all’ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento l’ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi. ”.
Art. 146
1. L’ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l’accreditamento di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 145, comma 3, l’ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell’accreditamento dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.
Art. 147
- Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.
Art. 148
- Divieto di transazione commerciale
1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.