Sezione I
- Rendicontazione delle spese
Art. 89
1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
a) sistema di rendicontazione a costi reali;
b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.
Art. 90
- Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione (165) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.
, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3. 2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite. (138) Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 51.
3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione (165) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.
le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3. Art. 91
- Verifica dei rendiconti di spesa
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione (166) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 5.
il rendiconto finale di spesa. 3. La deliberazione di cui all’articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l’ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:
a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 92
- Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione (167) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 6.
la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa. 2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 93
- Bilancio consuntivo
1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
Art. 94
- Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione
1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione;
b) grave inadempimento degli obblighi posti dall’amministrazione;
c) non conformità della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l’intervento stesso;
d) rifiuto o grave impedimento opposti dall’organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
Sezione II
- Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica
Art. 95
1. La Regione cura (169) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.
il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza. 3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
Art. 95 bis
- Verifiche degli interventi
1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell’ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell’ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell’intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.