Art. 34ter
1. Alla predisposizione dei programmi di emissione di titoli obbligazionari (EMTN programme) si provvede a seguito di apposita decisione della Giunta regionale, che ne definisce la durata e l'importo massimo.
2. L'affidamento degli incarichi di predisposizione del programma, di aggiornamento periodico dello stesso ed eventualmente dell’incarico inerente l'emissione obbligazionaria inaugurale, è effettuato tramite procedura negoziata preceduta da bando, cui possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2.
3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale.
5. I successivi atti e contratti necessari per l’esecuzione o per l’aggiornamento del programma sono approvati e sottoscritti dal dirigente competente in materia di finanza.
6. Nell'ambito dei programmi di emissione di titoli obbligazionari, la decisione della Giunta regionale di cui al comma 1 può riservare una parte delle attività al proprio tesoriere, al fine di garantire continuità del rapporto e supporto all'andamento dei titoli sul mercato.
Art. 34ter
1. Alla predisposizione dei programmi di emissione di titoli obbligazionari (EMTN programme) si provvede a seguito di apposita decisione della Giunta regionale, che ne definisce la durata e l'importo massimo.
2. L'affidamento degli incarichi di predisposizione del programma, di aggiornamento periodico dello stesso ed eventualmente dell’incarico inerente l'emissione obbligazionaria inaugurale, è effettuato tramite procedura negoziata preceduta da bando, cui possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2.
3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale.
5. I successivi atti e contratti necessari per l’esecuzione o per l’aggiornamento del programma sono approvati e sottoscritti dal dirigente competente in materia di finanza.
6. Nell'ambito dei programmi di emissione di titoli obbligazionari, la decisione della Giunta regionale di cui al comma 1 può riservare una parte delle attività al proprio tesoriere, al fine di garantire continuità del rapporto e supporto all'andamento dei titoli sul mercato.
Art. 41
- Assunzione degli impegni di spesa. Procedimento
1. I decreti che comportano impegno di spesa sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la conseguente registrazione dell'impegno.
2. Il visto di regolarità contabile non è apposto ed il decreto è rinviato al dirigente che lo ha emesso, senza registrazione dell'impegno, nei seguenti casi:
a) insufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) erronea imputazione della spesa;
c) non corretta applicazione contabile della normativa fiscale;
d) violazione di disposizioni della legge di contabilità o del presente regolamento;
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 la struttura competente in materia di spese comunica al dirigente le modifiche e/o le integrazioni da apportare per la regolarizzazione e riproposizione del decreto.