Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 38
1 . Ai fini della prenotazione di impegno di cui al comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 36/2001 gli atti di programmazione, di indirizzo o di gestione devono contenere le seguenti indicazioni:
a) la quantificazione complessiva della spesa derivante dal provvedimento;
b) la ripartizione della spesa complessiva, se pluriennale, nei vari anni in cui si prevede venga a maturazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 31 della l.r. 36/2001;
c) le unità previsionali di base (UPB) nel caso di atti di programmazione e, negli altri casi, i capitoli del bilancio in corso ed i corrispondenti dei successivi esercizi, sui quali la spesa deve gravare.
2. In presenza degli elementi indicati al comma 1, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze appone il visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile ed assume la prenotazione di impegno.
3. Gli atti di programmazione e di indirizzo che comportano oneri il cui finanziamento grava su risorse a destinazione vincolata, non ancora acquisite al bilancio regionale ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera a) della l.r. 36/2001, sono vistati positivamente ai fini della compatibilità finanziaria in presenza della formalizzazione dell’atto di assegnazione.
4. Qualora, pur non sussistendo i presupposti per l’assunzione della prenotazione di impegno, un atto di programmazione o di indirizzo sia comunque idoneo a produrre effetti sul bilancio regionale, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze effettua una verifica di compatibilità finanziaria dell’atto, che è esaminato sotto il profilo della coerenza delle previsioni di risorse rispetto al quadro degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale.