Art. 35
1. La Giunta regionale definisce periodicamente, con propria deliberazione:
a) i criteri per la utilizzazione dei derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari nazionali e internazionali nelle operazioni di gestione del debito regionale di cui all'articolo 8 comma 9 della l.r. 36/2001;
b) i criteri per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali il dirigente competente in materia di finanza può stipulare i contratti quadro previsti dalla prassi contrattuale di settore, preliminari alla conclusione dei singoli contratti derivati.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, l'affidamento di ogni singolo contratto di derivato avviene mediante procedura negoziata cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti firmatari del contratto quadro di cui al comma 1, lettera b). Qualora tali soggetti siano in numero superiore a cinque, l'invito è inoltrato ad almeno cinque di essi, scelti a rotazione e tenendo conto dei contratti derivati in essere, in modo tale da realizzare una opportuna diversificazione del rischio di controparte. La procedura negoziata si svolge secondo la prassi vigente nei mercati finanziari, di norma tramite richiesta di quotazione dell'operazione con eventuali richieste di rilancio e con aggiudicazione immediata confermata a mezzo telematico e formalizzazione successiva dell'operazione. L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo il caso in cui la procedura negoziata preveda la scelta tra diverse strutture di derivati con relativa quotazione, la cui aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Indipendentemente dalla stipula dei contratti quadro, il dirigente competente in materia di finanza può concludere, mediante procedura negoziata, contratti di derivati finanziari con i medesimi soggetti contraenti nelle connesse operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario, limitatamente a tali operazioni e previa verifica della congruità del prezzo offerto. In tale ipotesi si prescinde dai requisiti di affidabilità creditizia definiti ai sensi del comma 1, lettera b). Tuttavia, qualora il contraente non abbia firmato il contratto quadro, il contratto di derivato deve prevedere il divieto per i soggetti contraenti di cedere il credito derivante dalle operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario fino alla scadenza del contratto di derivato o, alternativamente, l’impegno a cedere ad uno stesso soggetto il contratto di derivato congiuntamente alla cessione del credito derivante dal mutuo o dai titoli obbligazionari emessi dalla Regione.
4. Qualora le condizioni di mercato rendano opportuni interventi di revisione sui derivati finanziari in essere, in deroga a quanto previsto al comma 2, il dirigente può procedere mediante procedura negoziata con la banca od intermediario finanziario con il quale è stato stipulato il derivato, previa verifica di congruità delle condizioni offerte per la ristrutturazione dello stesso.
5. In ogni caso l’importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non può eccedere il 25 per cento del totale delle operazioni di derivati in essere.
6. La stipula dei contratti di derivati finanziari resta comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 35
1. La Giunta regionale definisce periodicamente, con propria deliberazione:
a) i criteri per la utilizzazione dei derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari nazionali e internazionali nelle operazioni di gestione del debito regionale di cui all'articolo 8 comma 9 della l.r. 36/2001;
b) i criteri per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali il dirigente competente in materia di finanza può stipulare i contratti quadro previsti dalla prassi contrattuale di settore, preliminari alla conclusione dei singoli contratti derivati.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, l'affidamento di ogni singolo contratto di derivato avviene mediante procedura negoziata cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti firmatari del contratto quadro di cui al comma 1, lettera b). Qualora tali soggetti siano in numero superiore a cinque, l'invito è inoltrato ad almeno cinque di essi, scelti a rotazione e tenendo conto dei contratti derivati in essere, in modo tale da realizzare una opportuna diversificazione del rischio di controparte. La procedura negoziata si svolge secondo la prassi vigente nei mercati finanziari, di norma tramite richiesta di quotazione dell'operazione con eventuali richieste di rilancio e con aggiudicazione immediata confermata a mezzo telematico e formalizzazione successiva dell'operazione. L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo il caso in cui la procedura negoziata preveda la scelta tra diverse strutture di derivati con relativa quotazione, la cui aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Indipendentemente dalla stipula dei contratti quadro, il dirigente competente in materia di finanza può concludere, mediante procedura negoziata, contratti di derivati finanziari con i medesimi soggetti contraenti nelle connesse operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario, limitatamente a tali operazioni e previa verifica della congruità del prezzo offerto. In tale ipotesi si prescinde dai requisiti di affidabilità creditizia definiti ai sensi del comma 1, lettera b). Tuttavia, qualora il contraente non abbia firmato il contratto quadro, il contratto di derivato deve prevedere il divieto per i soggetti contraenti di cedere il credito derivante dalle operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario fino alla scadenza del contratto di derivato o, alternativamente, l’impegno a cedere ad uno stesso soggetto il contratto di derivato congiuntamente alla cessione del credito derivante dal mutuo o dai titoli obbligazionari emessi dalla Regione.
4. Qualora le condizioni di mercato rendano opportuni interventi di revisione sui derivati finanziari in essere, in deroga a quanto previsto al comma 2, il dirigente può procedere mediante procedura negoziata con la banca od intermediario finanziario con il quale è stato stipulato il derivato, previa verifica di congruità delle condizioni offerte per la ristrutturazione dello stesso.
5. In ogni caso l’importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non può eccedere il 25 per cento del totale delle operazioni di derivati in essere.
6. La stipula dei contratti di derivati finanziari resta comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa statale.