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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Capo VII
- INFORMAZIONE
Art. 20
- Trasmissione elenchi provinciali
1. Le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 6) al presente regolamento:
a) elenco delle approvazioni dei progetti e delle autorizzazioni rilasciate in conformità al piano provinciale vigente, e relative allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, con specifico riferimento all'ubicazione degli impianti nonché alle quantità e alla qualità dei rifiuti trattati;
b) elenco dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della lettera a);
c) elenco dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni;
d) relazione sintetica sull'attività di controllo effettuata, con indicazione del numero e dell'esito dei controlli effettuati;
2. Le Province trasmettono inoltre, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 alla Regione ed alla Sezione regionale del Catasto, il rendiconto relativo all'importazione ed all'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 16, effettuate nell'anno precedente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.