Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001
Capo VI
- CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 17
- Controlli sulla gestione dei rifiuti
1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle Province, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi delle lettere c) ed f), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998
2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimento autorizzativo, o dell'attestazione relativa all'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal
comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 , è trasmessa, a cura della Provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.
comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 , è trasmessa, a cura della Provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la Provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno due controlli annuali.
4. La Provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare al sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui al
comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .
comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .Art. 18
- Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate
1. Qualora l'effettuazione dei controlli di cui all' articolo 17 evidenzi inadempienze o violazioni delle normative vigenti, ovvero delle prescrizioni autorizzative, la Provincia competente, fatto salvo, qualora sia prescritto dall'ordinamento, l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, provvede all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi in vigore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia, in base alla violazione contestata all'interessato, procede
a) a diffidare il soggetto autorizzato affinché provveda, entro un termine tassativo, ad ovviare all'irregolarità, dando adeguata attuazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
b) a sospendere l'attività autorizzata per un tempo determinato, entro il quale il soggetto interessato è obbligato ad eliminare le irregolarità; in tal caso, il nuovo avvio dell'attività oggetto del provvedimento sanzionatorio è subordinato al previo accertamento dell'avvenuta eliminazione delle violazioni accertate;
c) a revocare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento amministrativo, l'autorizzazione rilasciata:
c1) ogni qualvolta sia accertato un rischio relativo asituazioni di pericolo per la salute pubblica o perl'ambiente;
c2) in caso di reiterazione delle violazioni accertate.
3. Con riferimento specifico ai controlli effettuati, in base all' articolo 17 , sulle attività svolte in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33
del d.lgs 22/1997 , le Province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al DM 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a:
del d.lgs 22/1997 , le Province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al DM 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a: a) a diffidare il gestore affinché provveda entro un termine tassativo ad ovviare all'irregolarità;
b) a revocare l'iscrizione nel registro disciplinato dal
comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .
comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 . Art. 19
- Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione una relazione sullo svolgimento dell'attività inerente le sanzioni amministrative irrogate in applicazione della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 , "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'
articolo 3 della Legge 28.12.1995, n. 549 ", e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 30 della LR 25/1998.
articolo 3 della Legge 28.12.1995, n. 549 ", e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 30 della LR 25/1998.2. La relazione di cui al comma 1 deve contenere i dati e gli elementi atti a consentire alla Regione una verifica periodica circa lo stato di attuazione delle disposizioni della LR 25/1998 , con particolare riferimento al rispetto dei divieti posti dalla LR 25/1998 , nonché dal piano disciplinato dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.
3. Gli elementi necessariamente ricompresi nella relazione di cui al presente articolo sono:
a) il numero delle sanzioni complessivamente irrogate nell'anno di riferimento;
b) la specificazione del tipo e del numero delle contravvenzioni prevalentemente accertate;
e) l'ammontare degli importi delle sanzioni comminate, considerato sia complessivamente, che per tipologia di comportamenti sanzionati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

