Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001
Capo III
- AUTORIZZAZIONE PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA
Art. 09
- Disposizioni generali
1. Le Province territorialmente competenti provvedono, ai sensi del comma 1 dell' articolo 6 della LR 25/1998, al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dal punto 1),
comma 1, dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 , "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.
comma 1, dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 , "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni adottate ai sensi del
comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs 99/1992 .
comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs 99/1992 .Art. 10
- Limiti quantitativi. Distanze minime
1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai commi 4 e 5 dell'
articolo 3 del d.lgs 99/1992 .
articolo 3 del d.lgs 99/1992 .2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:
a) almeno 100 m dai centri abitati;
b) 80 m dagli insediamenti sparsi;
c) 60 m dalle strade statali, provinciali e comunali;
d) 80 m dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione del
comma
7 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", ovvero la eventuale diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui al comma 1 dello stesso
articolo 21 del DLgs 152/1999 ;
comma
7 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", ovvero la eventuale diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui al comma 1 dello stesso
articolo 21 del DLgs 152/1999 ; f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base al
comma 2 dell'articolo 21 del DLgs 152/1999 .
comma 2 dell'articolo 21 del DLgs 152/1999 . 3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro della Sanità, in data 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola".
4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.
Art. 11
- Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine "appezzamento" si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.
2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla Provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla Provincia ai fini del rinnovo stesso.
Art. 12
- Divieti ed esclusioni
1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal
DLgs 99/1992 , ed altresì dall'
articolo 38 del DLgs 152/1999 .
DLgs 99/1992 , ed altresì dall'
articolo 38 del DLgs 152/1999 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

