Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001
Capo II
- PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI
Art. 05
- Istruttoria ed approvazione del progetto
1. Le Province, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avvalgono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della Conferenza dei rifiuti prevista dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998, provvedendo all'acquisizione del relativo parere.
2. L'istruttoria di cui al presente articolo si effettua in base al progetto definitivo dell'impianto di cui si tratti. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, alla competente Provincia, apposita domanda, corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. I termini per l'approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. A tal fine, si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5 dell'
articolo 27 del DLgs 22/1997 .
articolo 27 del DLgs 22/1997 .4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Esso, secondo quanto previsto dal
comma 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 , sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.
comma 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 , sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.5. Il soggetto interessato alla realizzazione del progetto approvato ai sensi del presente articolo, è tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente Provincia la data di inizio dei lavori, nonché quella dell'avvenuta ultimazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest'ultima comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
Art. 06
- Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. Il soggetto interessato all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione di cui all'
articolo 28 del DLgs 22/1997 , con apposita domanda, in base al modello previsto dall'Allegato 2) al presente regolamento. Tale domanda può essere proposta contestualmente a quella di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo quanto previsto espressamente dal
comma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
articolo 28 del DLgs 22/1997 , con apposita domanda, in base al modello previsto dall'Allegato 2) al presente regolamento. Tale domanda può essere proposta contestualmente a quella di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo quanto previsto espressamente dal
comma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia competente, con il provvedimento di approvazione del progetto, di cui al comma 4 dell'articolo 5, autorizza il soggetto interessato altresì alla realizzazione delle opere previste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all'
articolo 28 del d.lgs, 22/1997 , e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso articolo 28.
articolo 28 del d.lgs, 22/1997 , e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso articolo 28.3. La Provincia competente autorizza l'esercizio dell'impianto di cui si tratti, previa la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica è presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attività, anche nei casi di cui al
comma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
comma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .4. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 28 del DLgs 22/1997 , con particolare riferimento alla quantità massima, ed alla tipologia, dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 3 , devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all'Allegato A) del
d.lgs 22/1997 , in seguito definito con la sigla "CER".
comma 1 dell'articolo 28 del DLgs 22/1997 , con particolare riferimento alla quantità massima, ed alla tipologia, dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 3 , devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all'Allegato A) del
d.lgs 22/1997 , in seguito definito con la sigla "CER".5. Le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli Allegati B) e C)
del DLgs 22/1997 .
del DLgs 22/1997 .6. Secondo quanto disposto ai sensi del
comma 3 dell'articolo 57 del DLgs 22/1997 , le autorizzazioni rilasciate nel vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.
comma 3 dell'articolo 57 del DLgs 22/1997 , le autorizzazioni rilasciate nel vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.Art. 07
- Varianti
1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell'impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regolamento, in conformità con quanto disposto dal
comma 8 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
comma 8 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modifica.
a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
c) che incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.
3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tecnica. Tale certificazione deve essere presentata, dal soggetto interessato, alla competente Provincia, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
Art. 08
- Garanzie finanziarie
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 6 , è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalità previste dall'Allegato 3) al presente regolamento.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell' articolo 7 , la Provincia competente provvede, ove occorra, a ricalcolare gli importi della garanzia originariamente prestata dal soggetto interessato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

