Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001
Capo I
- NORME GENERALI
Art. 02
- Ambito oggettivo
1. Le norme tecniche e le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento agli impianti ove si effettuino le operazione di recupero o di smaltimento di cui agli Allegati B) e C)
del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 . Esse si applicano inoltre agli impianti ed alle attività soggette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previsioni specificamente riferite a tali procedure.
del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 . Esse si applicano inoltre agli impianti ed alle attività soggette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previsioni specificamente riferite a tali procedure.Art. 03
- Norme generali
1. Le Province ed i Comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative Comunitarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, modalità e procedure previste dal Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica.
2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazione disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale, approvato, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 7 aprile 1998 , I stralcio, relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 385 del 21 dicembre 1999, II stralcio, relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 dell'articolo 22 del d.lgs 22/1997 , le Province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU) difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche.
comma 11 dell'articolo 22 del d.lgs 22/1997 , le Province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU) difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche. Relativamente agli stessi impianti, le Province non possono, analogamente, procedere all'iscrizione dei richiedenti nei registri di cui al comma 3 dell'articolo 32, ed al
comma 3 dell'articolo 33, del d.lgs 22/1997 .
comma 3 dell'articolo 33, del d.lgs 22/1997 .Art. 04
- Raccordo con la legge regionale sulla V.I.A.
1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 , "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modificazioni, ovvero dalla relativa normativa statale, devono essere redatti in conformità con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, relativamente allo "studio di impatto ambientale", dall' articolo 13 della stessa LR 79/1998.
2. Nei casi in cui il progetto di cui all' articolo 5 debba essere sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall' articolo 18 della LR 79/1998. In tali casi, la Conferenza di cui all' articolo 8 della LR 25/1998 provvede, esclusivamente, all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano già stati acquisiti nell'ambito della procedura di VIA.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

