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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 6 dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 ( Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)


Visto il regolamento interno 11 novembre 2008, n. 7 (Regolamento interno di organizzazione)


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 10 Ottobre 2011;


Vista la preliminare approvazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 2011.


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) demanda ad apposito regolamento la disciplina attuativa del reclutamento di personale, del rapporto di lavoro a tempo parziale e degli incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi o conferiti dalla regione ai propri dipendenti


2. La legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’assemblea legislativa regionale” stabilisce:


- la definizione degli ambiti di autonomia del Consiglio regionale menzionando fra questi in particolare quello organizzativo;

- i principi di funzionamento, in base ai quali l’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali; l’acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari e la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;

- l’inquadramento del personale del consiglio regionale in un autonomo ruolo unico;

- che per l’esercizio autonomo delle competenze funzionali ed organizzative del Consiglio regionale il Consiglio stesso approvi un regolamento interno di organizzazione;

- che all’attuazione delle disposizioni del capo IV della lr 1/2009 per le attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale il Consiglio stesso provveda con proprio regolamento interno.


3. La vigenza degli accordi risultanti dai protocolli d’intesa siglati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale attraverso i quali, ai sensi della lr 4/2008, articolo 29, comma 6, hanno trovato definizione i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della citata legge regionale 4/2008 per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.


4. Il nuovo quadro delle norme nazionali intervenute dall’anno 2008 in materia di pubblico impiego ha reso necessario un aggiornamento delle disposizioni del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale n. 7/2008, fino ad oggi vigente, che pertanto si va a sostituire con il presente testo normativo.


Approva il seguente regolamento.



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.