Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011
CAPO III
- Ordinamento del personale
Art. 40
- Profili professionali
1. L’ufficio di presidenza delibera i profili professionali del personale, su proposta del segretario generale, formulata con la collaborazione del comitato di direzione, nel rispetto del contratto di lavoro vigente.
2. I profili professionali sono definiti tenuto specificamente conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legislativa, assistenza all’aula, alle commissioni e agli organismi del consiglio o comunque istituiti presso di esso, controllo istituzionale, valutazione delle leggi e delle politiche, rappresentanza, supporto tecnico-amministrativo, tipiche della struttura consiliare, individuando la tipologia delle capacità e delle competenze richieste, ivi compresa l’eventuale abilitazione all’esercizio di professioni e l’iscrizione ad albi professionali.
3. I profili professionali attinenti allo svolgimento di funzioni non aventi le caratteristiche di tipicità di cui al comma 2 sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della giunta.
4. L’ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, delibera le variazioni dei profili professionali per assicurare la gestione flessibile delle risorse umane in relazione al variare delle funzioni di competenza del consiglio.
Art. 41
- Normativa di riferimento per l’ordinamento del personale
1. L’ordinamento del personale del consiglio continua ad essere regolato, per quanto non diversamente disposto dalla legge regionale e dal presente regolamento, ai sensi della l.r. 1/2009 e del d.p.g.r. 33/R/2010.
Art. 42
- Procedure concorsuali per l’accesso del personale
1. Spettano al Consiglio regionale l’individuazione dei posti e dei profili professionali da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d’esame.
2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso del personale è gestito dagli uffici della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal d.p.g.r. 33/R/2010, con riferimento agli aspetti legati all’attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici, che deve tener conto di criteri di idoneità di qualificazione e di equilibrio di genere, stabiliti dal segretario generale, in coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d’intesa.
Art. 43
- Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni indette per la copertura di posti del Consiglio regionale sono nominate con decreto del dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento di personale, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale, in coerenza con i vigenti protocolli d’intesa. Le commissioni sono formate avendo riferimento alla specializzazione dei commissari in relazione ai contenuti di merito delle prove, e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dal d.p.g.r. 33/R/2010, articolo 9.
2. Il compenso dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari delle commissioni esaminatrici, quando esterni all’amministrazione regionale, è fissato in misura non superiore ai seguenti importi:
a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.
3. L’ammontare del compenso è determinato dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento del personale tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.
4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni, i compensi di cui al comma 2 sono attribuiti ai componenti esterni delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
5. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
6. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aggiornati con decreto del dirigente del Consiglio regionale competente in materia di personale con cadenza biennale.
7. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
8. Ai componenti esterni delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio del consiglio regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 2 in misura ridotta fino al 30 per cento.
9. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2010, capo II, sezione II.
Art. 44
- Fascicoli del personale
1. I protocolli d’intesa definiscono le modalità di tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare del personale, in modo che, ne sia assicurato in ogni momento l’accesso diretto, la disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente personale del Consiglio.
Art. 45
- Mobilità
1. La mobilità del personale nell’ambito del Consiglio regionale è disposta:
a) dal segretario generale, sentito il comitato di direzione, tra le direzioni di area del Consiglio;
b) dal direttore dell’area, all’interno di ciascuna direzione di area.
2. La mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio e della Giunta è disciplinata dai protocolli d’intesa di cui alla legge regionale, che individuano procedure semplificate al fine di favorire l’attuazione dell’istituto.
Art. 46
- Trattamento previdenziale - Rinvio
1. Le disposizioni in materia di trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), continuano ad applicarsi anche al personale del ruolo del Consiglio. Ove tali disposizioni prevedono adempimenti da parte della Regione, essi si intendono da svolgere anche nei confronti del personale del ruolo del Consiglio; ove tali disposizioni prevedono adempimenti nei confronti del personale regionale, essi si intendono da svolgere anche nei confronti del personale del ruolo del Consiglio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.