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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 64
- Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 3 e 5)
1. Ai fini del conferimento di un incarico di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 ad un dipendente del Consiglio regionale, la struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008, articolo 6, competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:(17)

Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.

a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza in capo al dipendente di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione dell’incarico con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
e) intervento finanziario della Regione nell’ambito oggetto dell’incarico.
2. Gli atti d’incarico, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, attestano la conciliabilità dell'incarico stesso con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente; danno, altresì, atto del rispetto del limite dei compensi, previa acquisizione di specifica attestazione della struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta Regionale.
3. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente dà atto della conciliabilità dell’incarico attraverso comunicazione trasmessa alla struttura tecnica di cui al comma 1.
4. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”); tale accertamento è effettuato dal dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008 , articolo 6.
5. Copia dell’atto finale di nomina, per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni, è trasmessa alla struttura competente alla tenuta dell’anagrafe stessa, individuata (18)

Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.

in base alle intese di cui di cui all’articolo71.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.