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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 61
- Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d'interessi (l.r. 1/2009 , articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis) (12)

Rubrica così sostituita con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attività compatibili di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 32 e per le attività di cui all’articolo 33 bis della stessa l.r. 1/2009 (13)

Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

lo comunica al segretario generale e al dirigente responsabile del settore di assegnazione.
1 bis. I dirigenti che intendano assumere gli incarichi richiamati al comma 1 effettuano la comunicazione al direttore dell’area di loro assegnazione, ove nominato, e al Segretario generale nei termini di cui allo stesso comma 1. (14)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
2 bis. Il Segretario generale, in raccordo con il dirigente di cui al comma 1, o con il direttore di area di cui al comma 1 bis, effettua la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d’interessi e comunica l’esito di questa al dipendente o al dirigente che ha effettuato la comunicazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, segnalando il divieto di svolgimento dell’attività per la quale sia stato riscontrato il conflitto d’interessi. (14)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.