Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011
Art. 59
- Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3)
1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 33, per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
2 bis. La proroga dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi svolti per conto di soggetti privati e per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso può essere richiesta una sola volta. (9)
3. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 31, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
3 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è sempre vietata la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola. (10)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.