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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 59
- Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3)
1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 33, per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
2 bis. La proroga dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi svolti per conto di soggetti privati e per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso può essere richiesta una sola volta. (9)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 4.

3. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 31, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
3 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è sempre vietata la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola. (10)

Comma aggiunto con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 4.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.