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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 56
- Modalità per il rilascio dell’autorizzazione (l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 3)
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui alla l.r. 1/2009 , articolo 33, comma 1, lettere a) e b), presenta domanda al segretario generale del Consiglio regionale o al dirigente da questi delegato (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

che è competente al rilascio della relativa autorizzazione.
2. Il segretario generale, tenuto conto dell'eventuale delega di cui al comma 1, (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

individua la struttura cui è affidata l’istruttoria delle domande di autorizzazione.
3. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, periodo e modalità di svolgimento
4. Alla domanda è allegata la richiesta d’incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 3.
5. Il segretario generale o il dirigente da questi delegato (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione può richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Il dipendente acquisisce dal dirigente responsabile della struttura di propria assegnazione l’attestazione di conciliabilità dell’attività extraimpiego con l’organizzazione e le funzioni dell’articolazione di appartenenza. I dirigenti acquisiscono analoga attestazione dai direttori dell’area di coordinamento di loro assegnazione.
6 bis. Il Segretario generale acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto da parte del dipendente del limite dei compensi rilasciata dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale. (6)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 1.

6 ter. Il Segretario generale assume le proprie determinazioni entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’attestazione di cui al comma 6 bis. (6)

Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 1.

7. Al fine di consentire all’amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui alla l.r. 1/2009 e al presente regolamento, eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l’incarico, intervenute in corso di svolgimento dell’attività extraimpiego autorizzata, sono tempestivamente comunicate dal dipendente al segretario generale o al dirigente da questi delegato. (1)

Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.

8. L’assunzione di incarichi da parte del segretario generale è autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assunzione di incarichi da parte dei direttori di area è autorizzata dal segretario generale. (2)

Parole aggiunte con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.