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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 24
- Sistema incentivante
1. Il sistema incentivante è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l’attribuzione selettiva dei premi ai dirigenti ed al personale non dirigenziale del Consiglio regionale.
2. Il premio annuale sulla prestazione è attribuito con riferimento alla valutazione della prestazione organizzativa ed individuale, ed è differenziato in relazione ai diversi livelli di responsabilità e di ruolo esercitato all’interno del Consiglio regionale (dirigenti, posizioni organizzative, personale delle categorie).
3. I fondi destinati al sistema incentivante comprendono:
a) la quota delle risorse per la remunerazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’ente;
b) la quota delle risorse per la remunerazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti agiti nello svolgimento del ruolo individuale.
4. Il sistema è articolato su distinti fattori di valutazione:
a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della prestazione;
b) raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo (questi ultimi solo per il personale non dirigente) assegnati;
c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi agiti nello svolgimento del proprio ruolo;
d) per i dirigenti, capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l’articolazione e la differenziazione dei giudizi.
5. Con riferimento alla prestazione organizzativa, la distribuzione della quota di cui al comma 3, lettera a) è effettuata, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, in relazione al raggiungimento degli obiettivi complessivi del Consiglio regionale, come definiti nel piano della prestazione, e remunera il contributo di cui al fattore di valutazione del comma 4, lettera a).
6. Con riferimento alla prestazione individuale, la distribuzione della quota di cui al comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata in relazione al raggiungimento di livelli di risultato classificati in un numero di fasce non inferiore a tre, in base alla graduazione delle valutazioni riportate.
7. Il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate a seguito di contrattazione con le rappresentanze sindacali.
8. Ai dipendenti collocati nella fascia di merito più alta è attribuita la quota prevalente delle risorse per la prestazione individuale.
9. A ciascun dipendente è garantita la possibilità di accesso a ciascuna fascia di merito, senza condizioni ostative preliminari.
10. Il premio spettante al segretario generale per la qualità della prestazione organizzativa e la qualità della prestazione individuale viene attribuito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.