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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 21
- Il monitoraggio per la gestione della prestazione
1. Il monitoraggio in corso di esercizio dell’attuazione degli obiettivi programmati è realizzato dall’articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione, attraverso la predisposizione di report periodici da inviare all’Ufficio di presidenza, all’OIV, al segretario generale e a tutti i dirigenti.
2. In costanza del monitoraggio, deve, comunque, essere effettuata almeno una verifica intermedia entro il 30 giugno di ogni anno.
3. A seguito delle verifiche sono proposti eventuali interventi correttivi necessari per l’effettiva realizzazione degli obiettivi, secondo le linee di indirizzo dell’Ufficio di presidenza, ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.