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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 17
- Soggetti valutatori
1. La funzione di valutazione della prestazione è svolta:
a) dall’ufficio di presidenza, che valuta i risultati organizzativi del Consiglio regionale evidenziati nella relazione sulla prestazione e la prestazione individuale del segretario generale, su proposta dell’organismo indipendente di valutazione;
b) dal segretario generale, che valuta la prestazione individuale dei direttori delle direzioni di area, dei dirigenti e del personale a diretto riferimento, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa;
c) dai direttori delle direzioni di area, che valutano la prestazione individuale dei dirigenti di settore e del personale a diretto riferimento, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa;
d) dai dirigenti di settore, che valutano la prestazione individuale del personale assegnato, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.