Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011
Art. 16
- Prestazione individuale
1. La prestazione individuale si sostanzia nel contributo dei singoli dipendenti, dirigenti e personale non dirigente, al raggiungimento degli obiettivi dell’articolazione di appartenenza e dell’istituzione nel suo complesso.
2. Il sistema di valutazione della prestazione individuale tiene conto di tre distinti fattori:
a) percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati;
b) comportamenti organizzativi;
c) competenze esercitate nello svolgimento del proprio ruolo.
3. La misurazione e la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti sono collegate a:
a) indicatori di prestazione relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) qualità del contributo assicurato alla prestazione generale della struttura;
d) competenze professionali e manageriali dimostrate;
e) capacità di valutazione dei propri collaboratori tramite la differenziazione delle valutazioni, nel pieno rispetto del principio del merito.
4. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla prestazione individuale del personale del comparto, comprese le posizioni organizzative, sono collegate a:
a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) qualità del contributo assicurato alla prestazione dell’unità organizzativa di appartenenza;
c) competenze professionali dimostrate;
d) comportamenti organizzativi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.