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Legge regionale 25 settembre 2026, n. 23

Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 30 settembre 2026

Art. 1
Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011 /2015
1. Il comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
1.Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121 (Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131
)
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
2.
L’allegato B della presente
legge indica il territorio dei comuni classificato in tutto
o in parte montano ai fini dell’attuazione delle politiche regionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.