Legge regionale 25 settembre 2026, n. 23
Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 30 settembre 2026
Art. 1
Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011 /2015
1. Il comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131
1.Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121 (Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'
articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 )
”. 2. Il comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
2.
L’allegato B della presente
legge indica il territorio dei comuni classificato in tutto
o in parte montano ai fini dell’attuazione delle politiche regionali.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

