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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 19

Disposizioni in materia di figure apicali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 agosto 2026





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 50 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);


Considerato quanto segue:


1. alla luce delle risultanze emerse nelle relazioni di corredo alle decisioni della Corte dei conti – Sezione di controllo per la regione Toscana, in occasione dei giudizi di parifica sui rendiconti relativi ad alcuni esercizi finanziari, al fine di risolvere le criticità rilevate dalla stessa in ordine alla configurazione del trattamento economico e giuridico dei direttori degli enti dipendenti, è necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 30/2009 che riguardano il direttore dell’agenzia e il direttore tecnico e il direttore amministrativo, con particolare riferimento alla modifica delle loro funzioni;


2. in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, si rende necessario disporre un termine per l’adeguamento dei contratti individuali di lavoro delle figure apicali al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenza, del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;


Approva la presente legge


Art. 1
Direttore generale. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 22 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Direttore generale
1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nonché di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni di direzione amministrativa, tecnica o gestionale presso strutture, pubbliche o private, comparabili all’ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. Il direttore generale, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, può essere scelto:
a) tra i dirigenti dell’ARPAT o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni;
b) tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell’ARPAT, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
c) tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. L’incarico di direttore generale è attribuito con contratto di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.
4. La Giunta regionale riconosce al direttore generale il trattamento economico definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Area dirigenza del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, e parametrato alle figure apicali della dirigenza pubblica della Regione Toscana e ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
5. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’ARPAT.
6. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
7. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7.
”.
Art. 2
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Cessazione dall’incarico di direttore generale
1. Il direttore generale resta in carica fino alla data di decorrenza dell’incarico del nuovo direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi anticipatamente dall’incarico, o in caso di vacanza dell’incarico, il Presidente della Giunta regionale attribuisce l’incarico stesso al direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni, prorogabile motivatamente per non più di due volte.
”.
Art. 3
Attribuzioni del direttore tecnico e direttore amministrativo. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 26 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Attribuzioni del direttore tecnico e direttore amministrativo
1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.
2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell’ARPAT, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra i soggetti in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) o c) dell’articolo 22, comma 2. Il direttore generale provvede alla stipulazione dei relativi contratti.
4. Il contratto di lavoro ha una durata da tre a a cinque anni, rinnovabile.
5. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è definito ai sensi del vigente CCNL dell’Area dirigenza del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.
6. Gli incarichi di direttore tecnico e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’ARPAT.
”.
Art. 4
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l’ARPAT modifica i contratti individuali di lavoro delle figure apicali per il loro inquadramento nel CCNL dell’Area dirigenza del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.