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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 19

Disposizioni in materia di figure apicali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 agosto 2026

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.