Legge regionale 31 luglio 2026, n. 19
Disposizioni in materia di figure apicali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 agosto 2026
Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

