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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 19

Disposizioni in materia di figure apicali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 agosto 2026

Art. 1
Direttore generale. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 22 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Direttore generale
1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nonché di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni di direzione amministrativa, tecnica o gestionale presso strutture, pubbliche o private, comparabili all’ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. Il direttore generale, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, può essere scelto:
a) tra i dirigenti dell’ARPAT o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni;
b) tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell’ARPAT, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
c) tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. L’incarico di direttore generale è attribuito con contratto di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.
4. La Giunta regionale riconosce al direttore generale il trattamento economico definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Area dirigenza del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, e parametrato alle figure apicali della dirigenza pubblica della Regione Toscana e ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
5. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’ARPAT.
6. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
7. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.