Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”);Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 );Visto il
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156 ;Visto il
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE);Visto il
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 38;Visto il
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);Visto il
decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle disposizioni in materia di accise);Visto il
decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 (Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d),
della legge 5 agosto 2022, n. 118 );Visto il
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 );Vista la
legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese) e, in particolare, l’articolo 40;Vista la sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2023, n. 6;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);
Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);
Vista la
legge 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”;
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
Vista legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 );
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016);
Vista la legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico);
Vista la legge regionale 19 maggio 2025, n. 26 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana);
Vista la legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana);
Vista la legge regionale 21 agosto 2025, n. 53 (Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2026);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo I, capo II (Organizzazione):
1. è necessario introdurre un correttivo tecnico all’articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2009 , al fine di esplicitare che, in coerenza con quanto previsto dall’
articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il limite percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato si applica anche ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione e non opera per soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale inquadrati come dirigenti di ruolo di altra pubblica amministrazione;Per quanto concerne il titolo I, capo III (Bilancio):
2. si corregge un errore materiale contenuto nell’articolo 3 della l.r. 49/2023 relativo alla denominazione di una voce del bilancio;
3. si correggono tre errori materiali contenuti nell’articolo 22 della l.r. 62/2025 , il primo relativo alla denominazione di una provincia, il secondo relativo al termine per la rendicontazione di un contributo per la realizzazione di una palestra scolastica e il terzo relativo alla rappresentazione della copertura finanziaria, modifiche per le quali è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;
Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Tributi):
4. è necessario introdurre nell’articolo 21 della l.r. 31/2005 una specifica modalità di presentazione delle istanze di rimborso della tassa automobilistica regionale e delle relative sanzioni al fine di rafforzare il processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa regionale, in coerenza con i principi del codice dell’amministrazione digitale e con gli obiettivi di semplificazione amministrativa, efficientamento dei procedimenti e sicurezza nella gestione delle istanze presentate dai cittadini;
5. è necessario introdurre l’articolo 25 bis nella l.r. 31/2005 per adeguare l’ordinamento regionale alle recenti modifiche apportate dal legislatore statale con il
d.lgs. 43/2025 e rendere conformi le modalità di dichiarazione in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale a quelle previste per le dichiarazioni in tema di accisa;6. è necessario inserire nell’articolo 29 della l.r. 79/2012 il rinvio alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) con riferimento al termine per richiedere il rimborso di somme di contributo consortile erroneamente corrisposte, chiarendo che l’istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento erroneo;
Per quanto concerne il titolo I, capo V (Enti dipendenti):
7. si correggono alcuni errori materiali contenuti nella l.r. 7/2024 e si interviene su alcuni articoli al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire il coordinamento con il
d.lgs. 118/2011 ;8. si correggono alcuni errori materiali contenuti nelle leggi istitutive degli enti dipendenti e si allineano i termini dell’iter procedurale per l’approvazione degli strumenti di programmazione a quelli previsti dalla l.r. 7/2024 ;
9. per una migliore funzionalità organizzativa, è necessario adeguare la l.r. 39/2009 alle disposizioni della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e. in particolare. agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 2, che prevedono che, in caso di impedimento del dirigente della struttura competente a esercitare le prerogative di socio e a partecipare alle assemblee, sia delegato un funzionario titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione;
10. al fine di dare seguito alle osservazioni della Sezione territoriale toscana della Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di parifica per l’anno 2023, relativamente alla disciplina del fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’Autorità portuale regionale, contenuta nell’articolo 5 della l.r. 46/2023 , si provvede, come da impegno assunto con la Corte dei conti, all’abrogazione dello stesso;
Per quanto concerne il titolo I, capo VI (Cultura della legalità):
11. è opportuno modificare l’articolo 5 della l.r. 11/1999 eliminando dalle competenze del Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica” la gestione della banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana e prevedendo che tale attività assuma carattere eventuale;
Per quanto concerne il titolo I, capo VII (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale):
12. nelle more dell’approvazione della legge regionale volta a dare attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio regionale con l’ordine del giorno n. 522 del 12 maggio 2026, mediante la modifica della maggioranza richiesta per la nomina dei garanti e l’introduzione di un quorum qualificato, tenuto conto della particolare complessità dell’attuale situazione degli istituti penitenziari e della conseguente necessità di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si rende opportuno evitare soluzioni di continuità nella titolarità dell’organo, disponendo, in via transitoria, una limitata proroga temporale delle funzioni del Garante in carica;
Per quanto concerne il titolo II, capo I (Sostegno alle imprese):
13. è necessario riallineare alcune disposizioni della l.r. 71/2017 al
d.lgs. 184/2025 , in particolare quelle relative ai procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese e alla revoca delle agevolazioni;Per quanto concerne il titolo II, capo II (Centri autorizzati di assistenza agricola “CAA”):
14. è necessario modificare alcuni articoli della l.r. 11/1998 relativi alla disciplina dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) al fine di adeguarli alla normativa nazionale e, in particolare, al
decreto legislativo 21 maggio 2018 , n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'
articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 e al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività”);Per quanto concerne il titolo II, capo III (Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata):
15. al fine di semplificare le procedure, anche in previsione dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale, si modifica l’articolo 25 della l.r. 3/1994 per prevedere che la domanda per sottrarre le aree alla caccia programmata sia presentata dagli interessati alla Regione utilizzando la modalità on-line mediante l’accesso all’apposita pagina del sito istituzionale;
Per quanto concerne il titolo III, capo I (Inserimento al lavoro):
16. è necessario conformarsi al
d.lgs. 62/2024 apportando modifiche terminologiche ad alcune disposizioni della l.r. 32/2002 riguardanti le persone con disabilità e modificando una disposizione della stessa legge relativa alla composizione dei Comitati tecnici territoriali per il collocamento delle persone con disabilità;17. si adeguano i riferimenti normativi contenuti nella l.r. 32/2002 a sopravvenute disposizioni statali e regionali;
Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Tutela dell’ambiente):
18. si adeguano gli articoli 6 bis, 6 ter, 19, 20 quinquies e 20 sexies della l.r. 25/1998 alla disciplina statale di riferimento, si aggiorna il rinvio normativo contenuto negli articoli 20 e 28 bis, e si dispone l’abrogazione dell’articolo 31 bis, norma transitoria che ha esaurito i suoi effetti;
19. è necessario adeguare all’evoluzione della normativa nazionale intervenuta, la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenute nella l.r. 10/2010 , con particolare riguardo all’entrata in vigore
del d.lgs. 178/2025 , in materia di procedure di VIA nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica energetica (AUE) per impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), ribadendo la competenza della Regione e degli enti parco regionali, negli ambiti di rispettiva competenza, in materia di procedure di VIA nell’ambito dei procedimenti di AUE per impianti alimentati da FER;20. è altresì necessaria l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 trattandosi di disposizione di natura transitoria, introdotta per disciplinare in via temporanea il regime delle tariffe per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
21. si modificano gli articoli 4 e 5 della l.r. 49/2011 per aggiornare il rinvio ivi contenuto alla sopravvenuta legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );
Per quanto concerne il titolo IV, capo II (Risorse geotermiche e energia):
22. si modifica l’articolo 7 della l.r. 45/1997 relativamente alla ripartizione delle risorse derivanti da contributi e canoni geotermici per maggiore coerenza con quanto disposto dall’articolo 16, commi 6 e 9,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'
articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );23. è necessario adeguare all’evoluzione della normativa nazionale intervenuta, la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di norme in materia di energia contenute nella l.r. 39/2005 , con particolare riguardo all’entrata in vigore
del d.lgs. 178/2025 ;Per quanto concerne il titolo IV, capo III (Cave e torbiere):
24. è necessaria una correzione all’articolo 21, commi 2 ter e 3, della l.r. 35/2015 , eliminando in entrambi il riferimento al comma 5, per prevedere il riferimento in via generale alle sanzioni previste dall’articolo 52, demandando l’individuazione della sanzione applicabile alla specifica inadempienza accertata e garantendo la corretta gradualità del sistema sanzionatorio;
Per quanto concerne il titolo IV, capo IV (Governo del territorio):
25. è necessario abrogare l’articolo 34 della l.r. 65/2014 , non più in linea con le normative statali di riferimento che disciplinano le variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all’approvazione di progetti relativi ad opere pubbliche ed eliminare i rinvii a tale articolo;
26. è necessario adeguare gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 65/2014 alla normativa statale di riferimento, stabilita dall’
articolo 5 della l. 84/1994 per i porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale, come risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2023, disciplinando il procedimento regionale per il rilascio dell’intesa con riferimento al documento di pianificazione strategica di sistema portuale (DPSS) e per l’espressione del parere sul piano regolatore portuale (PRP);27. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2026 relativa alla legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla 1.r. 65/2014), è necessario modificare gli articoli 99, 184 e 191 della l.r. 65/2014 per esigenze di coordinamento del testo;
28. è necessario adeguare l’articolo 142 della l.r. 65/2014 alla normativa statale di riferimento in materia di rilascio del permesso di costruire, come modificata dall’
articolo 40, comma 1, della l. 182/2025 ;29. è necessario raccordare meglio gli articoli 193 e 215 bis della l.r. 65/2014 al fine di assicurare il monitoraggio degli abusi edilizi, nonché adeguare l’articolo 215 bis al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare articolo 6, paragrafo 3, lettera b);
30. è necessario modificare l’articolo 209 bis della l.r. 65/2014 , chiarendo che il ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria è possibile solo nei casi di cui all’articolo 200, il quale, a sua volta, rinvia agli interventi di cui all’articolo 135, comma 2;
31. è necessario abrogare la l.r. 31/2020 che ha esaurito i suoi effetti, riferiti al periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19;
32. è necessario inserire nell’articolo 3 della l.r. 11/2021 il rinvio anche all’articolo 2 ter, introdotto dall’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026);
33. è necessario fare riferimento, nell’articolo 2 della l.r. 41/2025 , a tutte le fattispecie che consentono il coordinamento delle previsioni urbanistiche concernenti le aree sciabili, esplicitando la possibilità, già disciplinata dalla l.r. 65/2014 , di conclusione di accordi di pianificazione tra comuni limitrofi;
Per quanto concerne il titolo V (Sanità):
34. si riporta nell’articolo 33 bis 1 della l.r. 40/2005 la corretta denominazione del dipartimento competente per l’area pediatrica e del dipartimento competente per le professioni sanitarie;
35. nell’articolo 1 della l.r. 18/2024 si inserisce la denominazione effettiva dell’ente Soccorso alpino e speleologico Toscana, a seguito dell’ottenimento della personalità giuridica nel marzo 2025;
36. è necessario correggere l’errore contenuto nella l.r. 53/2025 , riguardante il riferimento al coordinatore di area vasta che non è previsto né a livello legislativo, né a livello amministrativo, sostituendolo con quello al direttore di centrale operativa 118 per ogni azienda unità sanitaria locale;
Approva la presente legge
TITOLO I
Affari istituzionali, bilancio, organizzazione ed enti dipendenti
CAPO I
Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla l.r. 26/2025
Art. 1
Consiglio delle autonomie locali. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 26/2025 (1)
1. L’allegato A della legge regionale 19 maggio 2025, n. 26 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana), è sostituito dall’allegato A della presente legge.
CAPO II
Organizzazione. Modifiche alla l.r. 1/2009
Art. 2
Limiti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale provenienti dal settore pubblico,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione l’incarico è conferito nel rispetto del limite di cui all’articolo 13, comma 1. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico che non siano inquadrati come dirigenti di ruolo della Regione Toscana o di altra pubblica amministrazione,
”.CAPO III
Bilancio. Modifiche alla l.r. 49/2023 e alla l.r. 62/2025
Art. 3
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024) le parole: “
Programma 01 ‘Valorizzazione dei beni di interesse storico
’” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 02 ‘Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale’
”.Art. 4
Contributi straordinari per palestre scolastiche. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 62/2025
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2026), le parole: “
Provincia di Massa
” sono sostituite dalle seguenti: “
Provincia di Massa-Carrara
”.2. Il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 62/2025 è sostituito dal seguente:
“
5. Il contributo di cui al comma 1, lettera a) è rendicontato entro il 31 dicembre 2027, i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza di tali termini la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
”.3. Nell’alinea del comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 62/2025 le parole: “
di euro 1.330.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 930.000,00 per l’anno 2026 e di euro 400.000,00 per l'anno 2027
”.CAPO IV
Tributi
SEZIONE I
Modalità di presentazione di dichiarazioni e di richieste di rimborso. Modifiche alla l.r. 31/2005
Art. 5
Rimborsi di somme erroneamente corrisposte. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 31/2005
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: “
L’istanza di rimborso è presentata alla competente struttura regionale esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2 quater e 2 novies,
del d.lgs. 2005/82 .
”.
del d.lgs. 2005/82 .Art. 6
Dichiarazioni semestrali in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale (ARISGAN). Inserimento del capo X bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo il capo X della l.r. 31/2005 è inserito il seguente: “
CAPO X bis - Dichiarazioni semestrali in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale (ARISGAN)
”.Art. 7
Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 31/2005 è inserito, nel Capo X bis, il seguente:
“
Art. 25 bis - Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i soggetti obbligati presentano la dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta, redatta conformemente al modello approvato con atto del dirigente regionale competente entro il 31 ottobre 2026, e con le modalità in esso stabilite.
”.SEZIONE II
Contributo ai consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012
Art. 8
Contributo consortile. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), sono aggiunte le parole: “
Al contributo consortile si applica quanto disposto all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
”.CAPO V
Enti dipendenti
SEZIONE I
IRPET. Modifiche alla l.r. 59/1996
Art. 9
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
1. Al comma 7 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole: “
all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.SEZIONE II
ARTEA. Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 10
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 14 quater della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.SEZIONE III
Tenuta di San Rossore. Modifiche alla l.r. 24/2000
Art. 11
Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 le parole: “
di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’anno precedente al triennio di riferimento
”.SEZIONE IV
ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 12
Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 quater dell’articolo 28 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), le parole: “
di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024 , n.
7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016).
”.SEZIONE V
Consorzio LAMMA. Modifiche alla l.r. 39/2009
Art. 13
Piano triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA), la parola: “
annuali
” è soppressa.Art. 14
Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2009
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 sono aggiunte le parole: “
o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile
”.2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 è sostituita dalla seguente:
“
a) adottare il budget economico triennale;
”.Art. 15
Budget economico e bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: “
all’esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
al triennio
”.SEZIONE VI
Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012
Art. 16
Bilancio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 80/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), le parole: “
all’esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
al triennio
”.Art. 17
Entrate. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.SEZIONE VII
Enti parco. Modifiche alla l.r. 30/2015
Art. 18
Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), le parole: “
comma 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 10
”.Art. 19
Collegio regionale unico dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2015
1. Al comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 30/2015 le parole: “
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005,
30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.Art. 20
Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
budget economico
” è aggiunta la seguente: “
triennale
”.2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: “
precedente a quello
” sono sostituite dalle seguenti: “
precedente al triennio
”.Art. 21
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Nel primo e nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.SEZIONE VIII
Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 46/2023
Art. 22
Fondo salario accessorio. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 46/2023
1. L’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ), è abrogato.
SEZIONE IX
Programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alla l.r. 7/2024
Art. 23
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2024
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il bilancio di esercizio, da adottarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti dipendenti.
”.Art. 24
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/2024 la parola: “
(NADREF)
” è sostituita dalla seguente: “
(NADEFR)
”.Art. 25
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 la parola: “
previsionali
” è sostituita dalla seguente: “
contabili
”, e le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 sono aggiunte le parole: “
e bilancio di esercizio
”.4. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituita dalla seguente:
“
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e, a consuntivo, relazione sullo stato di attuazione degli investimenti;
”.5. Nell’alinea della lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
, che indica:
” sono sostituite dalle seguenti: “
e al bilancio di esercizio, con indicazione di
”.6. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano ai consorzi, ove non diversamente disciplinato da
specifiche disposizioni.
”.Art. 26
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente oggetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 2, comma 2.
”.CAPO VI
Cultura della legalità. Modifiche alla l.r. 11/1999
Art. 27
Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999
1. La lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Prov-vedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è abrogata.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
“
2 ter. Il Centro può istituire e gestire una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana.
”.CAPO VII
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 28
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali. Disciplina transitoria
1. Nelle more della riforma delle procedure di votazione concernenti la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2020 prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per 90 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
Attività produttive e agricoltura
CAPO I
Sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 29
Modifiche al preambolo della l.r. 71/2017
1. Nel preambolo della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è inserito, fra i “Visto”, il seguente:
“
Visto il
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 );
”.
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 );Art. 30
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 71/2017 le parole: “
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 )
”.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 )Art. 31
Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 71/2017 le parole: “
, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6
del d.lgs. 123/1998
” sono soppresse.
del d.lgs. 123/1998 Art. 32
Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
riferimento
” sono aggiunte le seguenti: “
, da calcolarsi alla data dell’atto di revoca. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni previste dall’
articolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025
”.
articolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025 2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è abrogato.
3. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all’entità dell’agevolazione
” sono soppresse.Art. 33
Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 è abrogata.
CAPO II
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Modifiche alla l.r. 11/1998
Art. 34
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1998
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca),le parole: “
dell'
articolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'
articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'
articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 )dell’
articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 , n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'
articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 )
”.
articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 , n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'
articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 )2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 11/1998 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 6 del d.lgs. 74/2018
”.
articolo 6 del d.lgs. 74/2018 Art. 35
Attività svolte dai CAA. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/1998
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 11/1998 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
”.
Art. 36
Abilitazione dei CAA. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/1998 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
” e le parole: “
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 (Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività)
” .2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/1998 le parole: “
decreto ministeriale 27 marzo 2001
” sono sostituite, in entrambi i casi, dalle seguenti: “
d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.Art. 37
Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 11/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 8 del d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
dall'articolo 7 del decreto ministeriale
del 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 7 del d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
dal decreto ministeriale 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.4. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
all'articolo 14 del d.m. 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 12 del d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.Art. 38
Controllo e vigilanza. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 11/1998 le parole: “
dal decreto ministeriale 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal d. m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.CAPO III
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche alla l.r. 3/1994
Art. 39
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994
1. Al comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dopo le parole: “
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dopo le parole: “
struttura regionale competente
” sono inserite le seguenti: “
, mediante accesso all’apposita pagina del sito istituzionale della Regione Toscana,
”.TITOLO III
Inserimento al lavoro
CAPO I
Inserimento al lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 40
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
1. Alla
lettera h) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “
lettera h) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “
ai disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle persone con disabilità
”.Art. 41
Finalità. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 32/2002 le parole: “
delle persone disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
” e le parole: “
dei lavoratori disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei lavoratori con disabilità
”.Art. 42
Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e con disabilità. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
con disabilità
”.2. Al comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
dei lavoratori disabili
” sono sosti-tuite dalle seguenti: “
con disabilità
” e le parole “
della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana)
”.3. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite con le seguenti: “
con disabilità
”.Art. 43
Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002
1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.Art. 44
Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
1.
Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’
articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )
”;
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’
articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144 )
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )b) le parole: “
collocamento dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
collocamento delle persone con disabilità
”;c) le parole: “
associazioni dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
associazioni delle persone con disabilità
”.Art. 45
Comitati tecnici territoriali per il collocamento delle persone con disabilità. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 25 della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle se-guenti: “
delle persone con disabilità
”.2. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
3. I comitati tecnici territoriali sono composti da un medico componente della commissione sanitaria che effettua gli accertamenti dello stato invalidante e da un esperto in servizi sociali, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
”.Art. 46
Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica, al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 26 della l.r 32/2002 , le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.Art. 47
Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione delle persone con disabilità. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica, al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 27 della l.r 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.Art. 48
Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 32 della l.r 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.TITOLO IV
Tutela dell’ambiente, energia, difesa del suolo e governo del territorio
CAPO I
Tutela dell’ambiente
SEZIONE I
Rifiuti e bonifiche. Modifiche alla l.r. 25/1998
Art. 49
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Abrogazione dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è abrogato.
Art. 50
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Abrogazione dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 51
Certificazione di avvenuta bonifica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’autorità competente
”.Art. 52
Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 25/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 le parole: “
all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto,
”, sono sostituite dalle seguenti: “
”.2. Al comma 2 bis dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 , le parole: “
nonché all’
articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)nonché dalla parte quarta, titolo III bis dello stesso
”.Art. 53
Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998
1. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
” sono sostituite dalle seguenti: “
2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 )
”.2. Al comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
da parte della Regione
”, sono sostituite dalle seguenti: “
da parte dell’autorità competente
”.Art. 54
Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Abrogazione dell’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998
1. L’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 55
Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Abrogazione dell’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998
1. L’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 56
Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 , le parole: “
effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) – Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario
” sono sostituite dalle seguenti: “
effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nonché secondo le modalità, le priorità temporali ed il piano finanziario
”.Art. 57
Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 30 bis. Abrogazione dell’articolo 31 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 31 bis della l.r. 25/1998 è abrogato.
SEZIONE II
Valutazioni e autorizzazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 58
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 59
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all’articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 45 ter della l.r. 10/2010 le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 60
Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010
1. L’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 61
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Modifiche all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
e a procedure di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionalee alla procedura di VIA, ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale
”.
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale2. Il comma 2 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.3. Al comma 6 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centoventi giorni
” e le parole “
, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell’
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006
” sono soppresse.
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006 4. Al terzo periodo del comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2020 le parole: “
entro il termine di novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti “
entro i termini massimi di sospensione previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti
”.
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti5. Dopo il comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
8 bis. In applicazione dell’
articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z)
del d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
”.
articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z)
del d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.6. Dopo il comma 9 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
9 bis. Nei casi previsti dall’articolo 45 ter, il presente articolo si applica anche alle procedure di VIA di competenza degli enti parco regionali nel rispetto delle disposizioni organizzative dei rispettivi ordinamenti.
”.7. I commi 10 e 11 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 sono abrogati.
SEZIONE III
Impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011
Art. 62
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)
” sono sostituite dalle seguenti: “l
egge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 )
”.Art. 63
Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 49/2011 , le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
”.
CAPO II
Risorse geotermiche ed energia
SEZIONE I
Risorse derivanti da contributi e canoni geotermici. Modifiche alla l.r. 45/1997
Art. 64
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea la parola: “
destinate
” è sostituita dalla seguente: “
ripartite
”;b) alla lettera a) le parole: “
assegnandole alla Fondazione Toscana Geotermia
” sono sostituite dalle seguenti: “
a favore dei comuni delle aree geotermiche
”.SEZIONE II
Energia. Modifiche alla l.r. 39/2005
Art. 65
Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.
Art. 66
Autorizzazione unica. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le parole: “
dell’articolo 269, comma 14,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 272
”.2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è abrogata.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 dopo le parole: “
metri cubi
” sono inserite le seguenti: “
o 10 metri cubi se a destinazione commerciale
”.4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è abrogata.
Art. 67
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
e alle procedure di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 ,
” sono sostituite dalle seguenti: “
d.lgs. 152/2006 ,e alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, di seguito “VIA”
.2. Il comma 2 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. 190/2024 .
”.
del d.lgs. 190/2024 .4. Al comma 3 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
La struttura AUE
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nei casi di istanza di VIA e di AUE, la struttura AUE
”.5. Il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Nei casi di cui al comma 3, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA di cui all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.6. Il comma 5 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
5. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.7. Il comma 6 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 68
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 le parole: “
alle procedure di VIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla procedura di VIA
” e dopo le parole: “
di aver già presentato
” sono inserite le seguenti: “
o di presentare contestualmente
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità di competenza statale e di AUE di competenza regionale si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. 190/2024 .
”.
del d.lgs. 190/2024 .3. Il comma 2 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. Nei casi di cui al comma 1, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”.
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .4. Il comma 3 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dall’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”:
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .5. Il comma 4 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 69
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici sono definite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.Art. 70
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Al comma 8 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 le parole: “
all’articolo 21 del regolamento
” sono sostituite dalla seguente: “
dal regolamento
”.CAPO III
Cave e torbiere. Modifiche alla l.r. 35/2015
Art. 71
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 35/2015
1. Al comma 2 ter dell’articolo 21 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), le parole: “
comma 5,
” sono soppresse.CAPO IV
Governo del territorio
SEZIONE I
Governo del territorio. Modifiche alla l.r. 65/2014 . Abrogazione l.r. 31/2020
Art. 72
Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/2014
1.
Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) e alla lettera e) la parola: “
34
” è soppressa;b) alla lettera f) le parole: “
agli articoli 34 e 35
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 35
”.Art. 73
Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Al comma 14 dell’articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole: “
dell’articolo 34 e
” sono soppresse.Art. 74
Varianti mediante approvazione del progetto. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 34 della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 75
Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale. Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 44 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale
1. Ai fini del rilascio dell’intesa della Regione ai sensi dell’
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.2. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi vincolanti proposti dalla Giunta regionale, ad esito del procedimento di cui al comma 1. A seguito di tale approvazione, il Presidente della Giunta regionale esprime l’intesa entro il termine di cui all’
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .3. Nell’ambito del procedimento per l’approvazione del piano regolatore portuale (PRP) disciplinato dall’
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.
”.
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.Art. 76
Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Abrogazione dell’articolo 44 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 bis della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 77
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Abrogazione dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 78
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 2 bis dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
Tale
mutamento non comporta la corresponsione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria.
”.Art. 79
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 65/2014
1. Il comma 13 dell’articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui al
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
”.
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).Art. 80
Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all’articolo 184 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 184 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, fermo restando quanto previsto all’articolo 99, comma 2 bis
”.Art. 81
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all’articolo 191 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 191 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, fermo restando quanto previsto all’articolo 99, comma 2 bis
”.Art. 82
Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia. Modifiche all’articolo 193 della l.r. 65/2014
1. Al comma 7 bis dell’articolo 193 della l.r. 65/2014 le parole: “
mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
, per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 6, mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis, secondo le modalità previste con apposita deliberazione della Giunta regionale
”.Art. 83
Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Modifiche all’articolo 209 bis della l.r. 65/2014
1. Alla lettera a) del comma 10 dell’articolo 209 bis della l.r.65/2014 le parole: “
all’articolo 135
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 200
”.Art. 84
Monitoraggio dell’abusivismo edilizio. Sostituzione dell’articolo 215 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 215 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 215 bis - Monitoraggio dell’abusivismo edilizio
1. La Regione svolge un monitoraggio sull’abusivismo edilizio rilevato dalle amministrazioni competenti e sui relativi procedimenti sanzionatori.
2. Per lo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, la Giunta regionale sviluppa e gestisce, d’intesa con le associazioni rappresentative dei comuni, delle province e della città metropolitana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale, per la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 193, comma 7 bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i dati da trasmettere, assicurandone l’uniformità a livello regionale, e definisce le modalità tecniche di trasmissione, raccolta, consultazione e conservazione, nonché le misure di sicurezza e protezione dei dati stessi.
4. La Regione è titolare dei trattamenti inerenti alle attività necessarie all’implementazione e alla gestione del sistema informativo di cui al comma 2, in relazione alle quali garantisce la riservatezza e integrità dei dati, la disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento coinvolti.
5. I comuni alimentano il sistema informativo di cui al comma 2 nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale. I dati trasmessi sono consultabili, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana esclusivamente per le aree di rispettiva competenza. Le province e la città metropolitana consultano i dati per le finalità previste dall’articolo 193, comma 6.
6. Per finalità di monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio la Giunta regionale verifica il conferimento dei dati del sistema informativo di cui al comma 2 e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
”.Art. 85
Abrogazione della l.r. 31/2020
1. La legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è abrogata.
SEZIONE II
Parcheggi. Modifiche alla l.r. 11/2021
Art. 86
Requisiti per l’accesso ai contributi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: “
all’articolo 2 e 2 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 2, 2 bis e 2 ter
”.SEZIONE III
Aree sciabili. Modifiche alla l.r. 41/2025
Art. 87
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2025
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), è inserito il seguente:
“
6 bis. In assenza di PSI o di POI, qualora necessario per la pianificazione di aree sciabili che interessano più comuni, si può procedere alla conclusione di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 65/2014 .
”.TITOLO V
Sanità
CAPO I
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 88
Organi della rete pediatrica toscana. Modifiche all’articolo 33 bis 1 della l.r. 40/2005
1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 33 bis 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:
“
d) il direttore del dipartimento competente per l’area pediatrica dell’AOU Meyer IRCCS;
”.2. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 33 bis 1 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
e) il direttore del dipartimento competente per le professioni sanitarie dell’AOU Meyer IRCCS;
”.Art. 89
Indennità e rimborso spese. Modifiche all’articolo 49 octies della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 49 octies della l.r. 40/2005 le parole: “
in applicazione dell’
articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
” sono soppresse.
articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 90
Bilancio. Modifiche all’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005
1. Al comma 5 dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.CAPO II
Soccorso alpino e speleologico. Modifiche alla l.r. 18/2024
Art. 91
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 18/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico), le parole: “
Soccorso alpino e speleologico toscano
” sono sostituite dalle seguenti: “
Soccorso alpino e speleologico Toscana
”.CAPO III
Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile. Modifiche alla l.r. 53/2025
Art. 92
Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2025
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 2025, n. 53 (Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile), è sostituita dalla seguente:
“
d) un direttore di centrale operativa 118, per ciascuna azienda unità sanitaria locale;
”.TITOLO VI
Disposizioni finali
CAPO I
Disposizioni finali
Art. 93
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato A
Ambiti territoriali (articolo 4, l.r. 26/2025 ) (1)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



