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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 novembre 2021, n. 156 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 38;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle disposizioni in materia di accise);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 (Disposizioni integrative e correttive al Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), Sito esternodella legge 5 agosto 2022, n. 118 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), Sito esternodella legge 27 ottobre 2023, n. 160 );


Vista la Sito esternolegge 2 dicembre 2025, n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese) e, in particolare, l’articolo 40;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2023, n. 6;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);


Vista la Sito esternolegge 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”;


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


Vista legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);


Vista la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);


Vista la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016);


Vista la legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico);


Vista la legge regionale 19 maggio 2025, n. 26 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana);


Vista la legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana);


Vista la legge regionale 21 agosto 2025, n. 53 (Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2026);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il titolo I, capo II (Organizzazione):


1. è necessario introdurre un correttivo tecnico all’articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2009 , al fine di esplicitare che, in coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il limite percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato si applica anche ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione e non opera per soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale inquadrati come dirigenti di ruolo di altra pubblica amministrazione;


Per quanto concerne il titolo I, capo III (Bilancio):


2. si corregge un errore materiale contenuto nell’articolo 3 della l.r. 49/2023 relativo alla denominazione di una voce del bilancio;


3. si correggono tre errori materiali contenuti nell’articolo 22 della l.r. 62/2025 , il primo relativo alla denominazione di una provincia, il secondo relativo al termine per la rendicontazione di un contributo per la realizzazione di una palestra scolastica e il terzo relativo alla rappresentazione della copertura finanziaria, modifiche per le quali è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Tributi):


4. è necessario introdurre nell’articolo 21 della l.r. 31/2005 una specifica modalità di presentazione delle istanze di rimborso della tassa automobilistica regionale e delle relative sanzioni al fine di rafforzare il processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa regionale, in coerenza con i principi del codice dell’amministrazione digitale e con gli obiettivi di semplificazione amministrativa, efficientamento dei procedimenti e sicurezza nella gestione delle istanze presentate dai cittadini;


5. è necessario introdurre l’articolo 25 bis nella l.r. 31/2005 per adeguare l’ordinamento regionale alle recenti modifiche apportate dal legislatore statale con il Sito esternod.lgs. 43/2025 e rendere conformi le modalità di dichiarazione in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale a quelle previste per le dichiarazioni in tema di accisa;


6. è necessario inserire nell’articolo 29 della l.r. 79/2012 il rinvio alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) con riferimento al termine per richiedere il rimborso di somme di contributo consortile erroneamente corrisposte, chiarendo che l’istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento erroneo;


Per quanto concerne il titolo I, capo V (Enti dipendenti):


7. si correggono alcuni errori materiali contenuti nella l.r. 7/2024 e si interviene su alcuni articoli al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire il coordinamento con il Sito esternod.lgs. 118/2011 ;


8. si correggono alcuni errori materiali contenuti nelle leggi istitutive degli enti dipendenti e si allineano i termini dell’iter procedurale per l’approvazione degli strumenti di programmazione a quelli previsti dalla l.r. 7/2024 ;


9. per una migliore funzionalità organizzativa, è necessario adeguare la l.r. 39/2009 alle disposizioni della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e. in particolare. agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 2, che prevedono che, in caso di impedimento del dirigente della struttura competente a esercitare le prerogative di socio e a partecipare alle assemblee, sia delegato un funzionario titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione;


10. al fine di dare seguito alle osservazioni della Sezione territoriale toscana della Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di parifica per l’anno 2023, relativamente alla disciplina del fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’Autorità portuale regionale, contenuta nell’articolo 5 della l.r. 46/2023 , si provvede, come da impegno assunto con la Corte dei conti, all’abrogazione dello stesso;


Per quanto concerne il titolo I, capo VI (Cultura della legalità):


11. è opportuno modificare l’articolo 5 della l.r. 11/1999 eliminando dalle competenze del Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica” la gestione della banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana e prevedendo che tale attività assuma carattere eventuale;


Per quanto concerne il titolo I, capo VII (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale):


12. nelle more dell’approvazione della legge regionale volta a dare attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio regionale con l’ordine del giorno n. 522 del 12 maggio 2026, mediante la modifica della maggioranza richiesta per la nomina dei garanti e l’introduzione di un quorum qualificato, tenuto conto della particolare complessità dell’attuale situazione degli istituti penitenziari e della conseguente necessità di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si rende opportuno evitare soluzioni di continuità nella titolarità dell’organo, disponendo, in via transitoria, una limitata proroga temporale delle funzioni del Garante in carica;


Per quanto concerne il titolo II, capo I (Sostegno alle imprese):


13. è necessario riallineare alcune disposizioni della l.r. 71/2017 al Sito esternod.lgs. 184/2025 , in particolare quelle relative ai procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese e alla revoca delle agevolazioni;


Per quanto concerne il titolo II, capo II (Centri autorizzati di assistenza agricola “CAA”):


14. è necessario modificare alcuni articoli della l.r. 11/1998 relativi alla disciplina dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) al fine di adeguarli alla normativa nazionale e, in particolare, al Sito esternodecreto legislativo 21 maggio 2018 , n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 e al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività”);


Per quanto concerne il titolo II, capo III (Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata):


15. al fine di semplificare le procedure, anche in previsione dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale, si modifica l’articolo 25 della l.r. 3/1994 per prevedere che la domanda per sottrarre le aree alla caccia programmata sia presentata dagli interessati alla Regione utilizzando la modalità on-line mediante l’accesso all’apposita pagina del sito istituzionale;


Per quanto concerne il titolo III, capo I (Inserimento al lavoro):


16. è necessario conformarsi al Sito esternod.lgs. 62/2024 apportando modifiche terminologiche ad alcune disposizioni della l.r. 32/2002 riguardanti le persone con disabilità e modificando una disposizione della stessa legge relativa alla composizione dei Comitati tecnici territoriali per il collocamento delle persone con disabilità;


17. si adeguano i riferimenti normativi contenuti nella l.r. 32/2002 a sopravvenute disposizioni statali e regionali;


Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Tutela dell’ambiente):


18. si adeguano gli articoli 6 bis, 6 ter, 19, 20 quinquies e 20 sexies della l.r. 25/1998 alla disciplina statale di riferimento, si aggiorna il rinvio normativo contenuto negli articoli 20 e 28 bis, e si dispone l’abrogazione dell’articolo 31 bis, norma transitoria che ha esaurito i suoi effetti;


19. è necessario adeguare all’evoluzione della normativa nazionale intervenuta, la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenute nella l.r. 10/2010 , con particolare riguardo all’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 178/2025 , in materia di procedure di VIA nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica energetica (AUE) per impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), ribadendo la competenza della Regione e degli enti parco regionali, negli ambiti di rispettiva competenza, in materia di procedure di VIA nell’ambito dei procedimenti di AUE per impianti alimentati da FER;


20. è altresì necessaria l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 trattandosi di disposizione di natura transitoria, introdotta per disciplinare in via temporanea il regime delle tariffe per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);


21. si modificano gli articoli 4 e 5 della l.r. 49/2011 per aggiornare il rinvio ivi contenuto alla sopravvenuta legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );


Per quanto concerne il titolo IV, capo II (Risorse geotermiche e energia):


22. si modifica l’articolo 7 della l.r. 45/1997 relativamente alla ripartizione delle risorse derivanti da contributi e canoni geotermici per maggiore coerenza con quanto disposto dall’articolo 16, commi 6 e 9, Sito esternodel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );


23. è necessario adeguare all’evoluzione della normativa nazionale intervenuta, la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di norme in materia di energia contenute nella l.r. 39/2005 , con particolare riguardo all’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 178/2025 ;


Per quanto concerne il titolo IV, capo III (Cave e torbiere):


24. è necessaria una correzione all’articolo 21, commi 2 ter e 3, della l.r. 35/2015 , eliminando in entrambi il riferimento al comma 5, per prevedere il riferimento in via generale alle sanzioni previste dall’articolo 52, demandando l’individuazione della sanzione applicabile alla specifica inadempienza accertata e garantendo la corretta gradualità del sistema sanzionatorio;


Per quanto concerne il titolo IV, capo IV (Governo del territorio):


25. è necessario abrogare l’articolo 34 della l.r. 65/2014 , non più in linea con le normative statali di riferimento che disciplinano le variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all’approvazione di progetti relativi ad opere pubbliche ed eliminare i rinvii a tale articolo;


26. è necessario adeguare gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 65/2014 alla normativa statale di riferimento, stabilita dall’Sito esternoarticolo 5 della l. 84/1994 per i porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale, come risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2023, disciplinando il procedimento regionale per il rilascio dell’intesa con riferimento al documento di pianificazione strategica di sistema portuale (DPSS) e per l’espressione del parere sul piano regolatore portuale (PRP);


27. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2026 relativa alla legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla 1.r. 65/2014), è necessario modificare gli articoli 99, 184 e 191 della l.r. 65/2014 per esigenze di coordinamento del testo;


28. è necessario adeguare l’articolo 142 della l.r. 65/2014 alla normativa statale di riferimento in materia di rilascio del permesso di costruire, come modificata dall’Sito esternoarticolo 40, comma 1, della l. 182/2025 ;


29. è necessario raccordare meglio gli articoli 193 e 215 bis della l.r. 65/2014 al fine di assicurare il monitoraggio degli abusi edilizi, nonché adeguare l’articolo 215 bis al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare articolo 6, paragrafo 3, lettera b);


30. è necessario modificare l’articolo 209 bis della l.r. 65/2014 , chiarendo che il ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria è possibile solo nei casi di cui all’articolo 200, il quale, a sua volta, rinvia agli interventi di cui all’articolo 135, comma 2;


31. è necessario abrogare la l.r. 31/2020 che ha esaurito i suoi effetti, riferiti al periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19;


32. è necessario inserire nell’articolo 3 della l.r. 11/2021 il rinvio anche all’articolo 2 ter, introdotto dall’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 61 (Legge di stabilità per l’anno 2026);


33. è necessario fare riferimento, nell’articolo 2 della l.r. 41/2025 , a tutte le fattispecie che consentono il coordinamento delle previsioni urbanistiche concernenti le aree sciabili, esplicitando la possibilità, già disciplinata dalla l.r. 65/2014 , di conclusione di accordi di pianificazione tra comuni limitrofi;


Per quanto concerne il titolo V (Sanità):


34. si riporta nell’articolo 33 bis 1 della l.r. 40/2005 la corretta denominazione del dipartimento competente per l’area pediatrica e del dipartimento competente per le professioni sanitarie;


35. nell’articolo 1 della l.r. 18/2024 si inserisce la denominazione effettiva dell’ente Soccorso alpino e speleologico Toscana, a seguito dell’ottenimento della personalità giuridica nel marzo 2025;


36. è necessario correggere l’errore contenuto nella l.r. 53/2025 , riguardante il riferimento al coordinatore di area vasta che non è previsto né a livello legislativo, né a livello amministrativo, sostituendolo con quello al direttore di centrale operativa 118 per ogni azienda unità sanitaria locale;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.